Italia delle Regioni

Il nuovo assetto istituzionale degli Enti locali territoriali è stato delineato nel recente Disegno di Legge approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati, ora al vaglio del Senato della Repubblica. Potremmo definire una trasformazione, più che un’abolizione delle province italiane: per ora le province sono svuotate delle loro competenze. Vengono rese operative le “Città metropolitane”. Si delinea, pertanto, un’elezione diretta da parte dei cittadini solo per le regioni e per i comuni.

Le città metropolitane si apprestano a diventare realtà, le Province vengono “svuotate” delle loro funzioni in attesa della definitiva abolizione con apposito ddl costituzionale, viene semplificato il percorso per aggregare i piccoli comuni in Unioni dei Comuni. Sono solo alcuni dei punti salienti del Disegno di Legge su Città metropolitane, Province, unioni e fusioni di Comuni, a il sistema istituzionale italiano su due soli pilastri a elezione diretta ossia Regioni e Comuni, passa ora all’esame del Senato.

Vengono istituite nove Città metropolitane: Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, più Roma Capitale con disciplina speciale. Per Reggio Calabria, commissariata dal 2012, viene previsto un iter differente dalle altre: l’avvio della città metropolitana viene rinviato all’uscita dal commissariamento. Con gli emendamenti approvati è stata prevista la possibilità per le province con più di un milione di abitanti di chiedere la trasformazione in città metropolitana, che però dovrà avvenire con apposita legge da adottare con la procedura dell’articolo 133 della Costituzione.

Il ddl, che dà attuazione alle Città metropolitane già previste dalla Costituzione ma mai decollate, le pensa come enti di secondo grado. Avranno funzioni istituzionali di programmazione e pianificazione dello sviluppo strategico, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione. E ancora le funzioni di pianificazione territoriale generale, promozione dello sviluppo economico, mobilità e viabilità, ferme restando le competenze delle Regioni. Alla città metropolitana vengono trasferiti patrimonio, risorse e personale della Provincia.

Il “sindaco metropolitano” è il sindaco della città capoluogo, a meno che lo statuto non se ne decida la elezione diretta, che però richiede apposita legge elettorale e la divisione del Comune capoluogo in più comuni. Avrà un consiglio di consiglieri comunali del territorio e un’assemblea di sindaci.

Competenze delle nuove province: in questa fase di transizione saranno enti di secondo grado, manterranno le funzioni di pianificazione riguardo a territorio, ambiente, trasporto, rete scolastica. L’unica funzione di gestione diretta riguarderà la pianificazione, costruzione e manutenzione delle strade provinciali. Con la redistribuzione di funzioni e personale tra Regioni e Comuni, e solo in piccola parte alle Province, viene ridistribuito sia il patrimonio, sia il personale (circa 56 mila dipendenti) con lo stesso compenso.

Viene, altresì, prevista l’immediata abolizione del livello politico elettivo dall’approvazione della legge: presidenti, giunte, consiglieri staff; si calcolano circa 5.000 amministratori eletti, considerando tutti i posti previsti, anche quelli delle “Unioni di comuni”. Nell’ottica dell’efficacia, ottimizzazione e semplificazione il disegno di legge dà forte impulso ai piccoli e piccolissimi Comuni, perché si organizzino in Unioni dei comuni, semplificando i percorsi burocratici. Anche le Unioni sono formate da sindaci impegnati a titolo gratuito e non prevedono personale politico appositamente retribuito. Per incentivare le Unioni, le Regioni possono decidere misure specifiche nella definizione del patto di stabilità verticale.

Il disegno di legge prevede, insieme alla redistribuzione delle funzioni delle Province, di ridistribuire anche le funzioni e i compiti degli enti pubblici intermedi e la loro conseguente soppressione, salvo i pochissimi casi di cui si ravvisi la necessità di sussistere. Infine, per le Regioni a statuto speciale vale, come sempre, una disciplina autonoma: sia per le Province, sia per le Città metropolitane le scelte vanno assunte coerentemente con lo statuto della regione.

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