Camera di Consiglio
L’AFFIDAMENTO DEL MINORE AI SERVIZI SOCIALI – Il caso in esame trae origine da una lite tra genitori avente ad oggetto l’affidamento dei figli minori: atteso il grave conflitto genitoriale, i figli venivano affidati ai Servizi Sociali competenti per territorio. La lite giungeva avanti la Corte di Cassazione sulla base di vari motivi di censura. Il padre, in particolare, si doleva del fatto che il provvedimento impugnato doveva essere annullato, poiché non era stato definito il ruolo effettivo dei Servizi affidatari.
In particolare, rilevava la Suprema Corte, l’affidamento ai Servizi Sociali, specificamente disciplinato dall’art. 5 bis L. 184/1983, a seguito della Riforma Cartabia, costituisce una species rispetto al più ampio genus dell’affidamento a terzi, che presenta talune peculiarità, a seconda della natura e delle funzioni dei servizi sociali, nonché delle ragioni che determinano il Giudice preferire un soggetto pubblico, con compiti istituzionali suoi propri ex lege e non una persona fisica individuata in ambito familiare.
È necessario distinguere (anche con riferimento al regime previgente la Riforma in parola) l’affidamento ai Servizi Sociali “con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza”, senza che sia disposta la limitazione di responsabilità genitoriale all’affidamento conseguente all’emissione di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale. Nel primo caso, il Giudice conferisce ai Servizi territorialmente competenti un mandato attraverso il quale individua i compiti specifici per assicurare la funzione di supporto ed assistenza ai genitori e ai figli, nonché per vigilare sulla corretta attuazione dell’interesse del minore: ciò, dunque, non incide sulla responsabilità genitoriale. Tale caso non necessita nemmeno della nomina di un curatore speciale del minore, tranne i casi in cui il giudicante individui concretamente un conflitto di interessi: è necessario che i compiti demandati ai Servizi siano dettagliati, in uno con la definizione dei tempi di attuazione, poiché devono essere il più rapidi possibili.
Nel secondo caso, invece, il provvedimento di affidamento ai Servizi Sociali è, a tutti gli effetti, un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale: attesa la grave ingerenza nella vita privata e familiare, deve essere “seriamente giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all’attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità”. Tale decisione presuppone la nomina di un curatore speciale per il minore affinché venga rappresentato in contraddittorio e nel provvedimento i contenuti devono essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l’obiettivo perseguito e il giudice deve esercitare un’adeguata vigilanza sull’operato dei Servizi, che non possono svolgere funzioni e compiti propri della responsabilità genitoriale, se non specificamente individuati nel provvedimento limitativo.
Poiché nel caso di specie non era stato nominato il curatore speciale del minore ed era stato conferito un ruolo non semplicemente di supporto ai Servizi, la Corte accoglieva con rinvio e cassava con rinvio alla Corte D’Appello competente in diversa composizione.
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