Nuovo regolamento UE sui rimpatri
Dopo anni di negoziati, l’Unione europea prova a trasformare le decisioni di rimpatrio da un atto spesso difficile da applicare in una procedura più efficace e coordinata. Il nuovo Regolamento europeo sui rimpatri è ormai legge: dopo il via libera definitivo del Parlamento europeo del 17 giugno, il Consiglio dell’UE lo ha formalmente adottato il 1° ottobre. Ora manca soltanto la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale europea, dopo la quale il regolamento entrerà in vigore.
Il punto di partenza è un dato che pesa sull’intero sistema europeo: secondo il Consiglio, circa due persone su tre alle quali viene ordinato di lasciare l’Unione non lasciano effettivamente il territorio europeo. La nuova normativa nasce proprio per ridurre questo divario e rendere più uniforme la fase successiva alla decisione di espulsione. La nuova disciplina introduce innanzitutto un obbligo esplicito di cooperazione con le autorità. Chi non ha più il diritto di soggiornare nell’UE dovrà lasciare lo Stato membro interessato e fornire le informazioni necessarie alla procedura. Il mancato rispetto degli obblighi potrà comportare conseguenze previste dal diritto nazionale, dalla riduzione di determinate prestazioni fino a sanzioni pecuniarie o, dove consentito, anche penali.
Uno dei capitoli più delicati riguarda il trattenimento. Gli Stati potranno ricorrervi, sulla base di una valutazione individuale, quando esista un rischio di fuga, quando la persona ostacoli il rimpatrio o rappresenti un pericolo per la sicurezza. Restano previste misure alternative, come l’obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, l’obbligo di soggiornare in un determinato luogo, garanzie finanziarie o strumenti di monitoraggio elettronico. Per i casi considerati particolarmente pericolosi per la sicurezza, la nuova normativa prevede inoltre la possibilità di un trattenimento oltre i 24 mesi. Il regolamento amplia anche gli strumenti a disposizione delle autorità per identificare le persone da rimpatriare e preparare l’allontanamento, sempre nel rispetto delle garanzie previste dal diritto europeo e nazionale. È un rafforzamento significativo della fase amministrativa, che dovrà comunque confrontarsi con la tutela dei diritti fondamentali e con il principio di non-refoulement, cioè il divieto di rimandare una persona verso un Paese nel quale rischi persecuzioni o trattamenti incompatibili con il diritto internazionale.
La novità destinata a suscitare il maggiore dibattito è però quella dei return hubs, i centri di rimpatrio che potranno essere istituiti fuori dall’Unione europea. Gli Stati membri potranno concludere accordi con Paesi terzi per trasferirvi persone già destinatarie di una decisione di rimpatrio. Gli accordi saranno possibili soltanto con Paesi che rispettino gli standard internazionali sui diritti umani e il diritto internazionale. I minori non accompagnati sono esclusi da questo meccanismo.
Per l’Italia si apre ora una fase di adeguamento importante. Essendo un regolamento europeo, la nuova disciplina non dovrà essere semplicemente “recepita” come avverrebbe per una direttiva: sarà direttamente applicabile, mentre l’ordinamento nazionale dovrà essere coordinato con le nuove disposizioni. A essere coinvolti saranno in particolare le procedure di rimpatrio e il sistema dei Centri di permanenza per il rimpatrio, con possibili ricadute sull’organizzazione delle strutture, sull’assistenza, sulla mediazione linguistica e sul carico di lavoro delle autorità amministrative e giudiziarie. Il provvedimento non trasforma automaticamente le strutture italiane già esistenti all’estero in “centri di rimpatrio” europei. Anche il rapporto con il progetto italiano in Albania dovrà quindi essere valutato alla luce delle nuove regole e degli eventuali accordi specifici con Paesi terzi: il regolamento crea infatti un quadro giuridico europeo, non attribuisce automaticamente una nuova qualificazione alle strutture già operative o progettate dagli Stati membri.
Un altro tassello è rappresentato dall’ordine europeo di rimpatrio, un modello comune destinato a rendere più facilmente leggibili e utilizzabili dagli altri Stati membri le informazioni contenute nelle decisioni nazionali. Il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di rimpatrio, tuttavia, resterà inizialmente volontario: dopo tre anni dall’entrata in vigore la Commissione potrà valutarne l’efficacia e proporre, eventualmente, di renderlo obbligatorio.
Per il relatore del Parlamento europeo Malik Azmani, del gruppo Renew, il nuovo regolamento chiude una lunga fase di stallo: «Oggi l’Europa ha dato una risposta concreta. I cittadini si aspettano giustamente che coloro che non hanno il diritto di rimanere facciano ritorno nei loro Paesi d’origine. Per questo ho una priorità chiara: misure di rimpatrio efficaci e realistiche. E dopo quasi vent’anni di stallo, l’Europa dispone finalmente di questi strumenti. Il rimpatrio è l’ultimo tassello del sistema europeo di gestione della migrazione e sono estremamente orgoglioso che ora sia al suo posto».
Il nuovo regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE. Alcune disposizioni, tra cui quelle sui return hubs, saranno applicabili immediatamente; altre, che richiedono preparazione da parte degli Stati membri, scatteranno dopo un anno. Per l’Europa, dunque, la partita dei rimpatri passa dalla fase delle decisioni a quella, molto più concreta, della loro effettiva esecuzione.
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