Camera di Consiglio
LA CAUSA CONCRETA DEL PACCHETTO TURISTICO “TUTTO INCLUSO” – Il caso in esame trae origine da un giudizio promosso da due acquirenti contro un operatore turistico: a seguito dell’acquisto di due pacchetti vacanza “tutto incluso” e della sopravvenuta patologia di una parente comune (rispettivamente moglie e sorella degli acquirenti), chiedevano la condanna dell’operatore alla restituzione delle somme corrisposte invocando la responsabilità sopravvenuta della prestazione.
La società convenuta contestava tali richieste, sostenendo che la rinuncia al viaggio integrava, invece, l’esercizio del diritto di recesso disciplinato dalla normativa in materia di pacchetti turistici, negando la possibilità di risolvere il contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, poiché i predetti contratti erano assistiti da polizza assicurativa a copertura del rischio di annullamento.
In primo grado il Giudice accoglieva la richiesta degli attori, poi riformata in grado d’appello. Per cui gli acquirenti ricorrevano per Cassazione, dolendosi dell’errore in cui era intercorso il Giudice d’Appello nell’aver ricondotto la fattispecie nell’ambito del recesso del viaggiatore e non invece in quello della responsabilità sopravvenuta.
La Suprema Corte riteneva il ricorso fondato: argomentava, infatti, la Cassazione che la finalità del contratto “tutto compreso” si concreta in una “complessa prestazione ideata ed organizzata dal tour operator sono funzionali al soddisfacimento, da apprezzarsi in condizioni di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso, dei profili di relax, svago, […] in cui si sostanzia la «finalità turistica» o lo «scopo di piacere» assicurato dalla vacanza”. Tale “finalità turistica” è da considerarsi, dunque, la causa concreta del negozio, idonea “a rivestire decisiva rilevanza in ordine alla sorte della vicenda contrattuale, in ragione di eventi sopravvenuti che si ripercuotono sullo svolgimento del rapporto”. Conseguentemente, il venire meno dell’interesse creditorio determina di per sé una causa di estinzione del rapporto obbligatorio “in ragione del sopravvenuto difetto dell’elemento funzionale”. Rappresentava, altresì, la Corte che “ove il rapporto obbligatorio trovi fonte in un contratto, il venir meno dell’interesse creditorio comporta l’irrealizzabilità della causa concreta del medesimo, assumendo conseguentemente rilievo quale autonoma causa di relativa estinzione”.
Nel caso in cui, dunque, sopravvenga, come nel caso di specie, un evento non imputabile al creditore ed incidente sulla causa concreta del contratto, consistente in un impedimento assoluto ed oggettivo della prestazione, integra una estinzione dell’obbligazione e la risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte, anche se astrattamente ancora eseguibile.
A nulla valeva, dunque, il fatto che i pacchetti fossero coperti da polizza per rischio di cancellazione del viaggio, non essendo idonea ad elidere la rilevanza giuridica dell’evento sopravvenuto con riferimento alla causa concreta del contratto. La Cassazione, dunque, emanava il seguente principio di diritto: “nel contratto di pacchetto turistico, la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, non imputabile al viaggiatore e incidente in modo decisivo sulla finalità turistica integra autonoma causa di estinzione dell’obbligazione del contratto per irrealizzabilità della causa concreta, con conseguente applicazione dei rimedi restitutori”.
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