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Camera di Consiglio

PUNTI PATENTE, LA NATURA DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA – Il caso in esame trae origine da un ricorso promosso da un automobilista avverso il provvedimento da parte della Polizia locale con il quale gli era stata comunicata la decurtazione di cinque punti dalla patente di guida essendo trascorso il termine di cui all’art. 126 bis del Codice stradale, che prevede l’obbligo per l’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione (che comporta la perdita di punteggio) di darne notizia entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Il Giudice di Pace rigettava il ricorso, evidenziando come il provvedimento della decurtazione dei punti della patente di guida non era impugnabile in via autonoma, attesa la sua natura di semplice comunicazione priva di carattere decisorio. Anche in sede di Appello il gravame proposto veniva rigettato, di talché l’automobilista promuoveva ricorso per Cassazione, dolendosi del fatto che non fosse stato osservato il termine di trenta giorni dalla definizione della contestazione per la comunicazione all’anagrafe degli abilitati alla guida per la decurtazione.

La Corte riteneva, a sua volta, il ricorso inammissibile. Ricordava, infatti, la Cassazione (richiamando le Sezioni Unite) che “al di fuori del verbale di accertamento della violazione, cui consegue l’applicazione della sanzione accessoria, nel procedimento che porta alla comunicazione della decurtazione al conducente non si rinviene alcun altro provvedimento amministrativo suscettibile di autonoma impugnazione; le varie comunicazioni che compaiono nella disciplina   dettata   dall’art.   126-bis, comma 2, c.d.s. sono   prive   di   contenuto   provvedimentale, consistendo, appunto, in mere comunicazioni all’interessato della variazione, la cui fonte non è altro che il verbale di contestazione”.

Sostanzialmente, la comunicazione della decurtazione dei punti della patente (sanzione accessoria alla sanzione amministrativa pecuniaria) consiste in una espressione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa, ma con essa non viene partecipato al privato alcun provvedimento.

Invero, la predetta comunicazione costituisce un atto privo di contenuto provvedimentale e di carattere meramente informativo, potendo il contravventore conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento della violazione del Codice stradale, se e in quale misura operi nei suoi confronti la misura accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, potendo, peraltro, controllare in ogni momento lo stato della propria patente con modalità telematiche. Il ricorso veniva rigettato ed il ricorrente veniva condannato alle spese di lite.

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