Corner

Camera di Consiglio

SULLA MALA GESTIO DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO – Il caso in esame trae origine da una controversia radicata da un condominio che aveva convenuto in giudizio l’ex amministratore al fine di ottenere il ristoro dei danni causati dalle plurime condotte di mala gestio, nonché per ottenere la documentazione condominiale indebitamente trattenuta e per la restituzione di un cospicuo importo anticipato dai condòmini per sanare dei debiti verso i fornitori.

Dalle risultanze probatorie emergeva chiaramente la cattiva gestione dell’ente, che si era caratterizzata in una serie di violazione di norme imperative integranti gravi irregolarità. Non solo veniva provato che l’ex amministratore aveva tenuto una contabilità imprecisa e confusionaria, del tutto inidonea alla corretta gestione delle spese del Condominio e, conseguentemente, dei suoi obblighi nei confronti dei condòmini e dei terzi fornitori, ma veniva altresì comprovata la violazione dell’art. 1129, comma 7 c.c. poiché veniva omesso l’obbligo di aprire un conto corrente intestato al Condominio. Vieppiù che l’ex amministratore utilizzava per gli incombenti condominiali il proprio conto personale, così creando una illegittima confusione del suo patrimonio con quello del Condominio, rendendo agevole l’indebito intrattenimento delle somme versate dai condòmini per le spese condominiali.

La mala gestio, inoltre, veniva riscontrata e provata attesa la mancata cura dei registri contabili, dal mancato adempimento all’obbligo di rendiconto e dall’indebito trattenimento della documentazione condominiale, atteso l’obbligo ex lege previsto di consegnare la documentazione, peraltro a seguito di pronuncia del Tribunale competente in sede cautelare.

Attese le comprovate violazioni di legge, dunque, venivano individuati profili di responsabilità contrattuale: il Giudice, dunque, riteneva che “l’entità risarcitoria che il convenuto deve riconoscere al condominio corrisponde alle somme che quest’ultimo è stato costretto a versare per fronteggiare gli obblighi contrattuali con i terzi fornitori”.

Per tali motivi veniva ritenuta fondata la richiesta di condanna nei confronti dell’ex amministratore, formulata dal Condomino, al pagamento, a titolo di rimborso, di un importo pari alle somme che non risultavano essere state spese nel suo interesse. Conseguentemente, dunque, attesa la soccombenza, l’ex amministratore veniva condannato alle spese di lite.

©Futuro Europa® Riproduzione autorizzata citando la fonte. Eventuali immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione

Condividi
precedente

Giallo napoletano (Film, 1979)

successivo

Cybersecurity fra AI e cultura digitale

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *