Camera di Consiglio
IL DIVIETO DI TENERE ANIMALI DOMESTICI NEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO – Il caso in esame trae origine a seguito della modifica dell’art. 1138 c.c. con la quale il legislatore ha introdotto al quinto comma la disposizione secondo la quale “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”, con riferimento ai condomini. In un complesso residenziale in multiproprietà il cui regolamento era di natura contrattuale, che prevedeva il divieto di detenere animali domestici, una condomina aveva introdotto il proprio cane durante il periodo di godimento dell’immobile, sostenendo l’illegittimità della predetta clausola, in virtù del novellato articolo 1139 c.c.
La donna veniva evocata a giudizio per l’inosservanza del divieto di detenere animali domestici all’interno del complesso condominiale, affinché fosse dichiarata la legittimità e la conseguente vincolatività del predetto divieto. La donna si costituiva chiedendo che venisse dichiarata la sopravvenuta nullità del divieto nella parte in cui recitava “è vietato tenere cani od altri animali senza l’espressa autorizzazione dell’amministratore. In caso di autorizzazione gli animali non dovranno arrecare moleste di qualsiasi sorta”.
Il Tribunale accoglieva la richiesta del Condominio. Era pacifico che la donna avesse introdotto il proprio animale domestico nella multiproprietà nel periodo di sua spettanza, tuttavia la nuova formulazione dell’art 1138 comma 5 c.c. doveva riferirsi ai regolamenti condominiali assembleari dove, ancora prima della sua entrata in vigore a seguito della riforma del condominio, dottrina e giurisprudenza di legittimità avevano da tempo affermato che questi ultimi “non potevano imporre limitazioni al diritto dei singoli condomini di fruire della propria unità immobiliare con la massima libertà derivante dall’assolutezza del diritto dominicale”.
Ciò posto, secondo il Tribunale, tramite una collocazione sistematica del divieto inserito nella norma, la quale disciplina il regolamento condominiale di natura assembleare, il divieto è applicabile soltanto a questi ultimi escludendo, dunque, i regolamenti condominiali contrattuali che sono frutto della volontà espressa dai redattori del medesimo ed accettata dai condomini acquirenti delle unità immobiliari i quali con l’acquisto e l’accettazione dello stesso hanno assunto l’impegno a rispettarlo, come nel caso di specie.
Il divieto di detenere animali domestici all’interno del condominio si tradurrebbe nella lesione del diritto degli altri condomini all’osservanza del regolamento: pertanto, “le clausole del regolamento di natura contrattuale possono imporre limitazioni ai poteri ed alle facoltà spettanti ai condòmini sulle parti di loro esclusiva proprietà, e, purché siano enunciate in modo chiaro ed esplicito, sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione, nell’atto di acquisto sia fatto riferimento al regolamento di condominio che, seppure non inserito materialmente, deve ritenersi conosciuto ed accettato in base al richiamo od alla menzione di esso nel contratto”.
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