
Camera di Consiglio
LA QUERELA PER I REATI CONTRO IL PATRIMONIO CONDOMINIALE – Il caso in esame trae origine dalla condanna, confermata in appello, nei confronti di un uomo per il reato di appropriazione indebita aggravata, di cui agli artt. 646 e 61 n.11, la cui imputazione era avvenuta in seguito ad una querela sporta dall’Amministratore di Condominio.
L’uomo ricorreva per Cassazione lamentando la mancata declaratoria di improcedibilità, non avendo l’Amministratore agito a seguito di delibera dell’assemblea condominiale. La Corte d’Appello aveva, invece, ritenuto che l’amministratore non avrebbe avuto necessità di un mandato specifico da parte dell’assemblea.
La Suprema Corte svolge una digressione circa l’evoluzione giurisprudenziale sul tema: in particolare, secondo un orientamento risalente, alla luce del fatto che il condominio negli edifici è privo di personalità giuridica, la presentazione di una querela per un reato commesso contro il patrimonio comune dovrebbe presupporre uno specifico incarico conferito all’amministratore dall’assemblea. Invero, il compito dell’amministratore è quello di gestire e conservare i beni inerenti alle parti comuni e, dunque, la querela non rientrerebbe entro i suoi compiti, se non a seguito di autorizzazione assembleare.
Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha superato tale interpretazione: l’amministratore di condominio sarebbe pienamente legittimato a proporre querela in caso di lesione del patrimonio comune in condominio senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea in virtù della propria detenzione qualificata delle risorse economiche del condominio e della necessità di assicurare il corretto espletamento dei servizi comuni, nonché della sua possibilità di agire in giudizio sia contro i condomini che contro terzi.
Da un punto di vista squisitamente civilistico, inoltre, la giurisprudenza esclude la necessità di autorizzazione assembleare quando l’amministratore agisce in giudizio per la tutela del patrimonio comune. Dal punto di vista penale, la legittimazione a sporgere querela è stata costantemente riconosciuta anche al detentore qualificato del bene sottratto.
Il ricorso, dunque, veniva ritenuto del tutto inammissibile: invero, alla luce della tutela sia civile che penale “non si ravvisano impedimenti di sistema per comprimere lo svolgimento delle proprie funzioni, negando la possibilità di usufruire della tutela penale”, in quanto l’amministratore è responsabile della gestione e conservazione dei beni e dei diritti comuni (quali i conti correnti del condominio e del denaro ivi giacente, e delle eventuali conseguenze pregiudizievoli di una sua eventuale inerzia per l’interesse del condominio stesso).
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