
Camera di Consiglio
SPESE STRAORDINARIE NON OGGETTO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI – Il caso in esame trae origine da una separazione tra due genitori; in particolare, veniva sancito che tutte le spese straordinarie per i figli minori (da intendersi spesse mediche, scolastiche, sportive, ludiche e di vestiario) avrebbero dovuto essere sostenute al 50% da entrambi i genitori. La madre proponeva ricorso avanti al Tribunale competente lamentando che l’ex marito non versava alcunché a titolo di spese straordinarie e, per l’effetto, condannava il padre a versare un importo pari a circa 24.000 Euro.
Il padre spiegava appello, che veniva solo parzialmente accolto: la Corte, infatti, lo condannava della somma di circa 21.000 Euro. La Corte, infatti, precisava che la maggior parte delle spese straordinarie sostenute dalla madre era supportata da idonea documentazione (per la maggior parte bonifici), ad eccezione delle spese riguardanti la partecipazione dei figli ad eventi sportivi con relativi pernotti, che non venivano, dunque, conteggiate.
Il padre ricorreva per Cassazione sulla base di vari motivi di censura lamentando, in particolare, come l’ex moglie non avesse provato che i bonifici fossero stati sostenuti effettivamente a beneficio dei figli, e che talune spese fossero di natura effettivamente contraria ai principi educativi condivisi dai genitori in virtù dell’affidamento congiunto. La Suprema Corte, tuttavia, rappresentava come nel giudizio di merito i documenti oggetto di discussione fossero stati analiticamente valutati, anche alla luce del fatto che alcuni erano stati valutati come inadeguati per l’impossibilità di collegare la spesa documentata alle esigenze della prole.
La Corte, inoltre, richiamando costante giurisprudenza, significava che “ in tema di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie)”. Le spese straordinarie per cui è necessario, invece, il preventivo accordo tra i genitori consistono in quelle spese straordinarie che “per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole”.
Ribadiva, ancora, la Cassazione che per queste ultime, la mancanza di preventiva concertazione tra i genitori non poteva tuttavia determinare il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, “dovendo il giudice valutarne la rispondenza all’interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare”. Veniva, dunque, ribadito il principio di diritto secondo il quale: “per le spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l’irripetibilità delle spese […] effettuate nell’interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia”.
Il ricorso, dunque, veniva totalmente respinto poiché in caso di rifiuto da parte di un genitore di rimborsare all’altro le spese sostenute da quest’ultimo spetterà al giudice valutare la rispondenza di tali spese all’interesse dei minori. Nel caso di specie, le spese riguardanti l’iscrizione ad un corso sportivo ad all’attività scoutistica erano state valutate confacenti all’interesse primario dei figli minori.
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