Camera di Consiglio

REVOCA ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL FIGLIO ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTE E CONSEGUENZE – Il caso in esame trae origine da una controversia tra due ex coniugi. In particolare, il padre chiedeva ed otteneva la revoca della corresponsione dell’assegno di mantenimento per uno dei figli, essendo quest’ultimo divenuto economicamente autosufficiente, ovviamente provando il tutto debitamente.

L’ex moglie, dal canto proprio, vedeva la propria richiesta diretta ad ottenere un contributo al mantenimento maggiore per l’altro figlio completamente rigettata, poiché la stessa non aveva prospettato, né provato, fatti nuovi che la legittimassero. La Corte d’Appello, in particolare, affermava che non poteva ritenersi automatica la rivalutazione del contributo dovuto al solo venir meno dell’onere di contribuzione nei confronti di uno dei figli per i quali sussisteva l’onere: infatti, richiamando granitica Giurisprudenza, la Corte d’Appello riteneva che: “la revisione dell’assegno non è mai automatica risultando sempre necessari un accertamento giudiziale in cui il giudice deve valutare, sulla base della prova fornita dalla parte richiedente atta a dimostrare le aumentate esigenze di vita del figlio, come incidano i fatti sopravvenuti riguardo alla necessità di modificare l’ammontare dell’assegno senza rivalutarne i presupposti”.

La donna ricorreva, dunque, per Cassazione, al fine di vedersi riconoscere l’incremento dell’assegno di mantenimento in favore dell’altro figlio, ancora non economicamente autosufficiente, in modo “automatico”. La Suprema Corte, investita della questione, riteneva il motivo di ricorso del tutto infondato.

Infatti, nel caso in cui venga richiesta la revisione del contributo al mantenimento dei figli, sia essi minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, ai sensi della normativa sul divorzio, il Giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno, senza che vi siano “giustificati motivi sopravvenuti”.

Soltanto con la prova di fatti nuovi e sopravvenuti alle determinazioni della sentenza di divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio il Giudice può discostarsi da quanto deciso in precedenza.

La Cassazione riteneva del tutto congruo il ragionamento della Corte d’Appello: in tema di revisione delle condizioni economiche del divorzio, nel caso in cui uno degli ex coniugi sia obbligato a corrispondere assegni periodici per il mantenimento dei figli, allorquando uno di questi raggiunga l’indipendenza economica (con accoglimento della domanda di revoca dell’assegno di mantenimento), vi è certamente un beneficio economico per il genitore che se ne doveva fare carico. Tuttavia, tale beneficio, di certo non legittima di per sé l’accoglimento della domanda di automatico aumento delle contribuzioni rimaste ancora a suo carico.

La Suprema Corte, dunque, condannava la donna al pagamento delle spese legali.

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