Camera di Consiglio

IL PAGAMENTO DELL’IMU SPETTA AL CONIUGE ASSEGNATARIO – In caso di separazione o divorzio, è necessario che venga deciso a chi spetterà quella che era stata adibita a “casa familiare” e quest’ultima verrà assegnata a soltanto uno degli ex coniugi. Spesso sorgono problematiche afferenti al pagamento delle tasse ad essa relative ed, in particolare, su a chi spetta il pagamento dell’IMU. La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione.

Nello specifico, i contribuenti si ricorrevano avanti alla Commissione Tributaria competente, con ricorso avverso un avviso di accertamento che aveva come oggetto avente ad oggetto il mancato pagamento dell’IMU sull’immobile, deducendone l’illegittimità, poiché costoro non sarebbero stati legittimati al pagamento, poiché l’immobile era stato assegnato all’ex coniuge del de cuius, affidataria dei figli e, dunque, unico soggetto obbligato al pagamento dell’IMU. Il ricorso veniva parzialmente accolto e la somma richiesta veniva ridotta.

In particolare, i Giudici rilevavano che la titolarità dell’obbligo di pagamento dell’IMU non si sarebbe trasferita sul coniuge assegnatario, ma sarebbe rimasta a carico del terzo proprietario (che, nel caso di specie) aveva concesso l’immobile a titolo di comodato. Tale decisione veniva, poi, ripresa in appello.

I contribuenti, pertanto, ricorrevano per Cassazione, per l’annullamento della sanzione a loro carico. La Suprema Corte accoglieva il ricorso, evidenziando che il presupposto per l’applicazione dell’IMU è il medesimo di quello previsto per l’I.C.I. Pertanto, poiché sorga l’obbligo di pagare l’imposta in esame, è necessario che il rapporto che lega il soggetto all’immobile sia “qualificato”, ossia riconducibile al diritto di proprietà, usufrutto o a altri diritti reali di godimento. Vieppiù che il legislatore ha specificamente disciplinato il presupposto impositivo nell’ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale, prevedendo che, ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, il soggetto passivo del tributo è nil coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento del Giudice.

La Cassazione, dunque, ha ripreso il proprio orientamento, già sancito con una pronuncia del 2019, ove aveva statuito che, in tema di IMU, il convivente more uxorio al quale, in seguito della cessazione del rapporto viene assegnato l’immobile adibito a casa familiare di proprietà dell’altro convivente, è soggetto al pagamento dell’imposta, in quanto titolare del diritto di abitazione, ex lege previsto.

L’assegnazione della casa familiare, quindi, comporta l’esercizio di un diritto qualificato sull’immobile, ossia il diritto di abitazione e, pertanto, il soggetto obbligato al pagamento sarà il coniuge assegnatario.

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