Camera di Consiglio

IL RAPPORTO TRA MINORENNI E NONNI NON È OBBLIGATORIO – Con una recentissima sentenza, n. 2881/2023, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del rapporto tra minori e nonni.

La controversia nasceva allorquando nonni e zio paterni di due minori si rivolgevano al Tribunale per i minorenni, lamentando di non poter più incontrare i nipoti a causa degli ostacoli da parte dei genitori, chiedendo di veder garantito l’esercizio del proprio diritto.

In primo grado il Tribunale accoglieva la domanda, disponendo che i ricorrenti potessero intrattenere rapporti con i nipoti nei limiti e con le modalità specificamente indicati nel provvedimento. Venivano, tuttavia, incaricati i Servizi sociali al fine di regolamentare gli incontri e i rapporti fra i ricorrenti e i bambini, alla presenza di un educatore. La nonna, inoltre, avrebbe dovuto provare di essersi fatta assistere da uno psichiatra di sua fiducia. Soltanto al termine di tale percorso, li incontri sarebbero potuti avvenire in forma libera.

Perduravano, tuttavia, conflitti tra i genitori dei minori e la nonna paterna; pertanto, si ricorreva in appello. Tuttavia, seguito di apposita consulenza, si evidenziava che non sussisteva un reale pregiudizio per i minori nel passare del tempo con zio e nonni paterni, essendo peraltro, questi ultimi apparsi “sinceramente legati ai nipoti”. Veniva, dunque, garantita la continuità nella frequentazione tra i bimbi e la nonna.

I genitori ricorrevano per Cassazione, censurando la decisione: a loro parere, non si era tenuto conto del rifiuto espresso dalla figlia nei confronti della nonna, perché alla fine fosse stato ritenuto inutile il percorso psichiatrico della nonna, nonché perché si ritenevano trascurate le conclusioni dei Servizi sociali, secondo i quali  il conflitto tra gli adulti era irrisolvibile. La Suprema Corte si concentrava sul principio della tutela del “maggior interesse del minore”. È fuor di dubbio che ciascun minore ha un rilevante interesse a fruire di un legame, relazionale ed affettivo, con le famiglie dei genitori. Si tratta, tuttavia, generalmente di situazioni armoniche e fruttuose per tutti. Ciò però non può escludere che, in casi particolari, tali relazioni generino situazioni limite che esigono l’intervento giudiziale. In tali casi, il Giudice ambito deve tenere conto del fatto che, sebbene vi sia un diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ciò non è un diritto incondizionato. Di fronte a comportamenti ostativi di taluno dei genitori, il Giudice deve valutare la situazione con riferimento al miglior interesse dei minori, ossia “la realizzazione di un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore, nell’ambito del quale possa trovare spazio anche un’attiva partecipazione degli ascendenti, quale espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote”.

La Corte riteneva fondate le doglianze dei genitori, alla luce del principio di cui sopra. Infatti, il provvedimento impugnato si limitava a registrare, in astratto, che l’opposizione dei genitori avrebbe costretto i nipoti a vivere privati di affetti che avrebbero potuto arricchirli, senza, tuttavia, tenere conto dell’effettivo interesse dei minori nel frequentarli, essendo fondamentale valutare la capacità di comprensione dei minori, ascoltarli e comprendere le loro volontà, per verificare la presenza di strumenti che possano creare un rapporto spontaneo con gli ascendenti.

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