UE, i diritti 2022 dei passeggeri

Ritardi, cancellazioni e lo smarrimento dei bagagli possono rovinare la vacanza prima ancora che sia cominciata. In questo periodo poi le tratte sono particolarmente intasate e i servizi stressati, nello specifico del 2022 dobbiamo assommare anche tutte le problematiche post-Covid che hanno portato alla decimazione degli addetti ai vari servizi. Tanti lavoratori si sono trasferiti fuori dalla UE durante la pandemia, verso paesi dove non esistevano forme di lockdown o queste erano molto più leggere. Molti di quelli che si sono trovati senza un lavoro nelle compagnie di trasporto hanno cambiato lavoro e non intendono tornare sui loro passi, questo ha portato alla carenza di personale tecnico e specializzato. Le regole UE assicurano che i passeggeri siano protetti, indipendentemente dal mezzo che usano per viaggiare: aereo, treno, autobus o nave. I membri del Parlamento europeo hanno fatto introdurre alcune regole che le compagnie dei trasporti sono obbligate a rispettare, come fornire pasti e alloggi e, in alcuni casi, anche rimborsi e risarcimenti. Inoltre, le compagnie non possono più far pagare un biglietto più caro sulla base del luogo di residenza o della nazionalità di chi lo acquista. Le leggi UE garantiscono anche un’attenzione particolare ai viaggiatori con mobilità ridotta che hanno diritto a servizi di assistenza gratuiti.

I diritti dei passeggeri aerei dell’UE si applicano in determinate circostanze, ad esempio se il volo è all’interno dell’UE o se parte dall’UE verso un paese non UE. Nel caso in cui venga negato l’imbarco, la compagnia aerea dovrebbe fornire assistenza gratuita che può comprendere un pasto, vitto e alloggio se necessario; oltre ad offrire la possibilità di scegliere se ricevere un rimborso, una tratta alternativa o un volo di ritorno. I passeggeri a cui è stato negato l’imbarco hanno inoltre diritto a un risarcimento fino a 600€ secondo i seguenti parametri: Voli ≤ 1.500 km EUR 250; Voli 1.500-3.500 km e Voli EU ≥ 1.500 km EUR 400; Voli ≥ 3.500 EUR 600. Qualora il volo venga cancellato, i passeggeri hanno diritto all’assistenza, al rimborso, a un trasporto via tratta alternativa o un volo di ritorno. Per i casi di ritardo dei voli, questo può variare a seconda dalla durata del ritardo e dalla distanza del volo. I passeggeri i cui voli siano stati cancellati con breve preavviso o atterrati con un ritardo superiore alle tre ore hanno diritto al risarcimento in base alla distanza coperta dal volo. Tuttavia, tali procedure sono soggette alcune restrizioni, ad esempio nel caso in cui le compagnie offrano un’alternativa conveniente o nel caso in cui il ritardo o la cancellazione siano imputabili a cause di forza maggiore quali decisioni in materia di gestione del traffico aereo, instabilità politica, condizioni meteorologiche avverse e rischi per la sicurezza.

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, le norme dell’UE sui diritti dei passeggeri ferroviari si applicano quando si viaggia in treno all’interno dell’UE, se questo viene cancellato o è in ritardo, l’operatore deve fornire informazioni sulla situazione in tempo reale e dando informazioni sui diritti e doveri dei passeggeri. A seconda delle circostanze, potresti dar diritto all’assistenza sotto forma di pasti e rinfreschi, alloggio e compenso. Se un treno accumula un ritardo superiore ai 60 minuti, i passeggeri potranno scegliere se: ottenere un rimborso totale del costo del biglietto; proseguire il viaggio; optare per il reinstradamento, alle stesse condizioni del biglietto originale e senza costi aggiuntivi. Se necessario, gli operatori devono fornire pasti e rinfreschi e rimborsare le spese di alloggio. Se invece trascorrono più di 100 minuti dalla partenza prevista e i passeggeri non sono stati informati sulle opzioni di reinstradamento, è permesso loro di organizzare il viaggio con i mezzi pubblici e senza bisogno di assistenza da parte della compagnia ferroviaria, l’impresa ferroviaria sarà però tenuta a rimborsare le spese del caso. Il PE si è occupato anche del problema degli spazi riservati alle biciclette, che, attualmente, sono presenti sui treni sono in numero assolutamente inadeguato. Secondo le nuove norme, tutti i treni nuovi e ristrutturati dovranno avere sufficienti spazi per il deposito delle bici, così da incoraggiarne l’uso.

I diritti dei passeggeri nel trasporto in autobus si applicano principalmente ai servizi regolari di autobus e pullman a lunga percorrenza che iniziano o finiscono in un paese dell’UE. In caso di cancellazione o ritardi, potresti aver diritto a vitto e alloggio. Le norme dell’UE sui diritti dei passeggeri nel trasporto in autobus si applicano se il viaggio inizia o finisce in un paese dell’UE e principalmente ai servizi regolari a lunga percorrenza. Questi diritti si applicano se viaggi con servizi regolari che operano lungo itinerari specifici in cui i passeggeri possono salire e scendere in punti di sosta predefiniti secondo un calendario prestabilito. Un servizio è a lunga percorrenza se la distanza prevista del servizio, e non del singolo viaggio, è pari o superiore a 250 km.

Non da meno sono i Diritti dei passeggeri nel trasporto marittimo, le cui regole normalmente si applicano anche ai traghetti e alle navi da crociera (marittimi e fluviali) se il viaggio inizia o finisce in un porto dell’UE. Se una traversata è stata cancellata o una partenza ritardata, potrebbe dar diritto all’assistenza sotto forma di vitto e alloggio. Se l’arrivo avviene con un ritardo di più di un’ora, si ha diritto a un risarcimento. Le norme dell’UE in materia di diritti dei passeggeri delle navi si applicano di solito quando viaggi sulla maggior parte dei traghetti e delle navi da crociera via mare o su vie navigabili interne (fiumi, laghi o canali) a condizione che siano presenti alcune condizioni. La partenza è avvenuta da un porto dell’UE; si navia verso un porto dell’UE da un porto al di fuori dell’UE, il servizio è gestito da un’impresa di trasporti dell’UE; partendo da un porto dell’UE con una crociera ricreativa se l’alloggio è offerto insieme ad altri servizi, con più di 2 pernottamenti a bordo. Queste regole non si applicano: alle navi autorizzate a trasportare fino a 12 passeggeri; alle navi con non più di 3 membri d’equipaggio; alle navi che coprono un tragitto inferiore a 500 metri (solo andata); alla maggior parte delle navi storiche; alle navi per escursioni e visite turistiche – se non sono attrezzate per il pernottamento o se il soggiorno a bordo non supera i due pernottamenti. Per tutta la durata del viaggio, l’operatore deve fornire informazioni chiare e corrette sul servizio e sui tuoi diritti di passeggero, anche sulle condizioni di accesso per le persone con disabilità o a mobilità ridotta. Le informazioni devono essere disponibili anche in un formato accessibile alle persone con disabilità. La normativa dell’UE copre anche i tuoi bagagli, il tuo veicolo e, se del caso, il tuo equipaggiamento per la mobilità in caso di incidente in mare. Queste norme stabiliscono anche le responsabilità dei trasportatori a tale riguardo. Possono applicarsi ai viaggi marittimi nazionali e a tutti i viaggi internazionali quando: la nave è immatricolata in un paese dell’UE; il contratto di viaggio è stato concluso in un paese dell’UE; la partenza e/o l’arrivo della nave avviene in un porto dell’UE. Prima di iniziare il viaggio il trasportatore deve fornirti informazioni chiare e adeguate sui tuoi diritti se acquisti un biglietto in un paese dell’UE o al più tardi alla partenza, se parti da un paese extra-UE.

Per restare informati sui diritti e sulle possibilità di risarcimento nel caso in cui dovessero insorgere dei problemi, si può consultare il dettaglio in 24 lingue sul sito “La tua Europa”. È possibile anche scaricare l’applicazione “Diritti dei passeggeri” su smartphone Android o iOS.

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