Camera di Consiglio

SEPARAZIONE E DIVORZIO DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA – Secondo la Corte di Cassazione, con sentenza n. 24542/2016  “pur in pendenza, in Italia, di giudizio di separazione, deve essere riconosciuta la sentenza straniera che, all’estero, abbia pronunciato il divorzio tra i coniugi, ancorché il procedimento divorzile sia stato introdotto successivamente”.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha accolto, cassando con rinvio, il ricorso del marito, di cittadinanza albanese, il quale aveva ottenuto in Albania la sentenza di divorzio nei confronti della moglie, sempre cittadina albanese, sebbene pendesse in Italia già giudizio di separazione introdotto dalla moglie (per l’Ordinamento Albanese non è prevista la procedura di separazione, ma soltanto il divorzio). Pertanto, il giudizio di divorzio svolto in Albania, secondo la legge nazionale dei coniugi, una volta pronunciato, può essere riconosciuto in Italia, anche in pendenza del giudizio di separazione. Il ragionamento della Corte era basato su norme di diritto internazionale privato.

Infatti, secondo quanto stabilito dalla L. n. 218 del 1995, art. 64 e dall’art. 67, comma 3, le sentenze emesse da uno Stato estero sono soggette ad un regime giuridico di riconoscimento automatico ove ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 64 e, in particolare: “a) il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano […]; f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero”.

Peraltro, l’art. 31, comma 1, della stessa legge stabilisce che la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio. In questo caso, la legge nazionale comune delle parti era da identificarsi in quella albanese perché, come indicato, erano entrambi cittadini albanesi che avevano contratto matrimonio in Albania.

Orbene, nel caso in cui la sentenza di divorzio sia stata emessa in Albania è possibile dunque trascriverla in Italia, con cessazione della materia del contendere di fronte al Giudice Italiano: tuttavia, in caso di presenza di minori e, qualora si vogliano modificare le condizioni di affidamento e/o mantenimento degli stessi, è possibile ricorrere al Giudice Italiano in quanto in questo caso sarà competente il Giudice in cui risiede abitualmente il figlio minore. Potrà anche essere richiesto un assegno di mantenimento in favore del figlio minore, che sarà parametrato alle esigenze dello stesso, ma anche alla capacità economica del genitore che dovrà corrisponderlo.

E’ bene evidenziare che, in casi analoghi, la pronuncia si potrà ottenere anche in assenza dell’ex coniuge, ma solo nel caso in cui venga portato a conoscenza del procedimento nelle forme previste dalla legge. Il nostro ordinamento, peraltro, prevede conseguenze sia sotto il profilo civile, sia sotto il profilo penale nel caso in cui i provvedimenti relativi all’affido e al mantenimento dei figli minori non vengano rispettati.

Nel caso in cui una delle parti (ad esempio, la madre) abbia anche la cittadinanza italiana, con i figli nati in Italia e qualora la  la vita coniugale si sia svolta maggiormente in Italia, è bene significare che, mentre pende il procedimento di divorzio in Albania, il Giudice Italiano potrebbe ritenersi competente, a seguito della valutazione della sussistenza della  Giurisdizione del Tribunale italiano adito dal coniuge avenìte anche la cittadinanza italiana. La Giurisdizione del Giudice italiano, dunque, potrebbe ritenersi sussistente ai sensi dell’art,. 3, lett.a) Reg. CE 2201/2003 (perché entrambi i coniugi, al momento della separzione erano residenti in Italia), nonché richiamando l’art. 8. lett. a) del Regolamento CE 1259/2010, secondo il quale: “il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale [..]”.

Pertanto, si deve tener conto del diritto internazionale privato, ma anche di quello comunitario, e  che,  soprattutto per la tutela dei minori, l’Ordinamento Italiano appare molto garantista.

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