Italia delle Regioni

Il ruolo delle associazioni dei consumatori nell’economia collaborativa,  La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 6 aprile, ha preso atto del documento conclusivo della XVI Sessione programmatica Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) Regioni su “Il ruolo delle associazioni dei consumatori nell’economia collaborativa” svoltasi a Germaneto il 22 e 23 novembre 2016.

Il testo integrale è statopubblicato nell’ambito della sharing economy. Il ruolo delle associazioni di consumatori dovrebbe tendere a: 1. favorire la comprensione delle opportunità per ridare slancio ad un sistema economico asfittico; 2. monitorare per evitare pratiche scorrette, ma anche che si creino barriere all’accesso e nuovi monopoli; 3. educare i consumatori a scegliere con consapevolezza le piattaforme su cui interagire; 4. promuovere la responsabilità, il rispetto delle regole e la trasparenza delle piattaforme; 5. difendere gli interessi dei prosumers oltre che dei consumers; 6. promuovere le forme di consumo collaborativo orientate al no profit, alla cooperazione, al dono ed alla solidarietà.

E’ pertanto ritenuto necessario lavorare con l’obiettivo di creare comunità di persone, prima che di imprenditori e consumatori, ed interrogarsi sull’impatto della sharing economy, chiedendosi se contribuisca a diminuire o ad aumentare le diseguaglianze; se costituisca un fattore di progresso e di affermazione della dignità umana di tutti gli attori in gioco: produttori, lavoratori, consumatori, o se invece costituisca un’integrazione del reddito o un nuovo strumento per costruire relazioni attraverso cui finanziare progetti ed idee con grande rilevanza sociale che possano contribuire allo sviluppo.

Il ruolo delle associazioni dei consumatori deve essere quello di favorire la comprensione delle  opportunità, di evitare la concorrenza sleale, ma anche che si creino barriere all’accesso ed essere soprattutto pronti a giocare un ruolo nuovo come organizzazioni di difesa degli interessi dei prosumers oltre che dei consumers, anche quando i prosumers sono impegnati come lavoratori ai quali vanno riconosciuti doveri e diritti.

Il movimento consumerista deve promuovere la responsabilità delle piattaforme e una governance il più possibile democratica e contribuire a fugare il rischio di dare valore esclusivo alla considerazione che, della sharing economy, il consumatore apprezzi esclusivamente i prezzi bassi, mentre.

Il consumo collaborativo può diventare una forma nuova di ridistribuzione della ricchezza e di integrazione del welfare, laddove lo stato sociale non riesce più ad arrivare, rinvigorendo la solidarietà, favorendo l’emersione dell’economia sommersa, insomma costituisce un po’ una quarta rivoluzione industriale.

E’ ritenuto fondamentale che venga riconosciuto un ruolo attivo alle Associazioni dei Consumatori rappresentative a livello nazionale, consentendo loro una partecipazione diretta alla redazione delle linee guida di cui all’art. 8 della proposta di legge n. 3564, recante “Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell’economia della condivisione”, che intende disciplinare l’economia collaborativa con riferimento ai privati, agli aspetti fiscali, alla tutela dei consumatori, ma non norma l’utilizzo delle piattaforme digitali collaborative tra pubbliche amministrazioni e non norma l’utilizzo delle piattaforme digitali come possibilità per poter erogare servizi aggiuntivi a quelli esistenti, mentre è ritenuto opportuno sfruttare l’occasione per ricostruire un’alleanza tra la pubblica amministrazione e la cittadinanza.

Si propone che il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, CNCU, venga coinvolto formalmente nel gruppo di lavoro per la redazione delle linee guida destinate agli enti locali, al fine di consentire alle associazioni dei consumatori di rendersi portatori diretti, in adempimento pieno del ruolo alle stesse riconosciuto, degli interessi e della tutela dei consumatori, iniziando dalla definizione di diritti “irrinunciabili” per i consumatori nei servizi erogati.

E’ considerato quanto mai utile prevedere un’attività di monitoraggio, così come indicato anche nella comunicazione della Commissione europea, anche con l’obiettivo di valutare la relazione tra i costi e il livello della qualità dei servizi, nonché l’adeguata applicazione della normativa europea ed italiana sulla tutela del consumatore, per cui viene proposto di costituire un gruppo di lavoro in capo all’Istat, con la rappresentanza del Cncu.

E’ ritenuta auspicabile una modifica della attuale formulazione contenuta nell’art. 5 della proposta di legge n. 3564, in quanto la disciplina in esso contenuto appare limitativa a carico degli utenti che operano mediante la piattaforma digitale e rischia di vanificare lo spirito insito nel progetto della sharing economy; nonché l’avvio di un modello di piattaforma digitale di sharing economy che apra sostanzialmente a due temi, maggiore democrazia nella governance e redistribuzione del valore prodotto dalla piattaforma tra gli utenti che possiedono gli asset condivisi sulla piattaforma (beni, servizi, proprietà intellettuale, ecc.), ossia di un modello dove i prosumers siano anche proprietari della piattaforma e quindi nella governance; infine, a partire dall’esperienza di un’amministrazione locale come quella di Milano,  tramite un tavolo di lavoro multistakeholder, lavorare sulle definizioni giuridiche, come quella del “carpooling”.

Si propone di istituire un tavolo tecnico, attraverso la guida della cabina di regia da parte del MISE, che, coordinando e stimolando la partecipazione non solo degli stakeholders, ma anche di soggetti del mondo accademico e delle associazioni dei consumatori, secondo tempistiche ragionevolmente brevi, considerata la rapidità con cui l’economia della condivisione si sta sviluppando, abbia il compito di: analizzare il contesto giuridico entro il quale l’economia della collaborazione si innesta, in ambito tanto nazionale, quanto europeo e mondiale; definire ruolo e responsabilità delle piattaforme telematiche; inquadrare a livello giuslavoristico la figura del prestatore di servizi, con particolare attenzione al suo rapporto con la piattaforma telematica; valutare gli eventuali profili di concorrenza sleale rispetto agli operatori dell’economia tradizionale; valutare l’opportunità di introdurre un quadro fiscale semplificato per gli operatori; introdurre nuove modalità di tutela della riservatezza dei dati degli operatori e degli utenti dell’economia condivisa; coordinare le attuali proposte legislative in materia, scongiurando così possibili profili d un quadro fiscale semplificato per gli operatori;  introdurre nuove modalità di tutela della riservatezza dei dati degli operatori e degli utenti dell’economia condivisa;  coordinare le attuali proposte legislative in materia, scongiurando così possibili profili di contraddizione tra le medesime.

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