MAE, il Mandato di arresto Europeo

Il mandato di arresto europeo, previsto dalla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di mutuo riconoscimento (confiance mutuelle).

Le caratteristiche principali della procedura prevista sono l’introduzione di deroghe al principio della doppia incriminazione, l’adozione di una procedura giudiziaria svincolata da intromissioni politiche da parte dell’esecutivo ed il superamento del divieto di estradizione di cittadini contemplato da diverse Costituzioni per cui se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini dell’azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna non può essere rifiutata. I paesi dell’UE restano tuttavia liberi di applicare e concludere accordi bilaterali o multilaterali nella misura in cui essi facilitano o semplificano maggiormente le procedure di consegna. I requisiti per l’emissione del mandato sono i reati puniti con una pena detentiva o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima non inferiore a 1 anno; condanna con sentenza definitiva ad una pena detentiva o ad una misura di sicurezza privativa della libertà di durata non inferiore a 4 mesi.

La consegna può essere subordinata alla condizione che il fatto per il quale è stata richiesta la consegna costituisce un reato secondo il principio della doppia incriminazione (ovverossia, deve essere punibile sia nello Stato richiedente sia nello Stato concedente). Il principio della doppia incriminazione non trova applicazione nel caso che nel paese di emissione sia prevista una pena di almeno 3 anni per i reati di terrorismo, tratta di esseri umani, corruzione, partecipazione a un’organizzazione criminale, falsificazione di monete, omicidio, razzismo e xenofobia, stupro, traffico di veicoli rubati, e frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari dell’UE. Per i reati diversi da quelli summenzionati, Il mandato d’arresto europeo deve contenere una serie di informazioni come identità della persona, autorità giudiziaria emittente, sentenza definitiva, natura del reato.

La procedura prevede che l’autorità emittente comunica il mandato d’arresto europeo direttamente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, il tutto avviene in collaborazione con il Sistema d’informazione Schengen (SIS) e i servizi Interpol. Se l’autorità dello Stato membro d’esecuzione non è conosciuta, la Rete giudiziaria europea e Eurojust forniscono assistenza allo Stato membro emittente. Ogni paese dell’UE deve garantire che l’uso del mandato sia proporzionato, in altre parole deve considerare la gravità del reato, la sentenza e i costi e benefici dell’esecuzione del mandato. Quando la persona ricercata è arrestata, ha il diritto di essere informata sul contenuto del mandato. La persona oggetto del mandato ha diritto di avvalersi dell’assistenza di un avvocato e di un interprete e deve essere informate sui propri diritti. L’autorità dell’esecuzione ha il diritto di decidere se tenere la persona in stato di arresto o se rimetterla in libertà a certe condizioni, nel frattempo procede all’audizione della persona interessata. La legislazione prevede alcune eccezioni, tipo una condanna già avvenuta per lo stesso reato o un’amnistia nel paese di esecuzione, ancorchè l’età avanzata del soggetto.

Riguardo ai tempi di esecuzione e consegna, che sono ovviamente regolamentati dalla procedura, ha fatto scalpore il caso Francis Lanigan. Il suo caso giudicato con ampio ritardo per una serie di incidenti procedurali, ha visto il ricorso dell’imputato per decorrenza dei termini, la Corte del Lussemburgo, investita della cosa, ha pilatescamente sancito che la possibilità della detenzione persiste anche allo scadere dei termini, colpendo così le tattiche dilatorie della difesa, ma al contempo lascia all’autorità del paese di esecuzione la discrezionalità del tempo di detenzione. Nel 2013 sono stati emessi 13.100 MAE che hanno portato a rintracciare od arrestare 7.850 persone ed a consegnarne 3.460 ai paesi emittenti.

©Futuro Europa®

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