Convenzione di Dublino

La CONVENZIONE DI DUBLINO fu firmata il 15 giugno 1990, ed entrò in vigore il 1 settembre 1990 con l’adesione di Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito. Il 1 ottobre 1997 per Austria e Svezia, ed il 1 gennaio 1998 per la Finlandia. Lo scopo della Convenzione era di stabilire criteri e meccanismi volti a determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. Pilastro fondante dell’accordo era il rispetto della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951 oltre gli altri obblighi internazionali in materia.

Il diritto di asilo è un concetto giuridico per cui una persona perseguitata nel suo paese d’origine può essere protetta da un’altra autorità sovrana, un paese straniero, o un santuario religioso (come nel medioevo). Questo diritto ha le sue radici in una lunga tradizione occidentale, anche se era stato già riconosciuto da Egiziani, Greci, Romani ed Ebrei. Tutti gli stati, in qualsiasi epoca, hanno offerto protezione e immunità a stranieri perseguitati.

La Convenzione venne istituzionalizzata nel 2003 con il REGOLAMENTO DUBLINO II (formalmente regolamento 2003/343/CE), diventando quindi ufficialmente un regolamento dell’Unione Europea, normando il tema di diritto di asilo. Un altro dei cardini del sistema di asilo è la banca dati EURODAC (Reg. 603/2013) , che raccoglie le impronte digitali dei cittadini di paesi terzi richiedenti protezione internazionale e di quelli fermati nell’atto di varcare illegalmente i confini esterni dell’Unione. Appare ovvio che è fondamentale per il paese che ha in carico la gestione della pratica avere certezza dell’identità del richiedente relativamente alla presentazione della domanda di protezione da parte dello stesso individuo. Il sistema è stato esteso ad alcuni paesi al di fuori dell’Unione. La Svizzera è diventata uno dei firmatari del regolamento e il 5 giugno 2005 ha votato al 54,6% per la ratifica; è entrato in vigore il 12 dicembre 2008. Purtroppo il Regolamento Dublino II ha dimostrato di non essere all’altezza delle aspettative, con costi e lungaggini burocratiche che hanno reso il sistema farraginoso ed inefficiente, problemi culminati con il collasso del Dublino II in Grecia. La mancanza di statistiche ufficiali su base Eurostat è sintomatica dei non buoni risultati raggiunti.

Il 3 dicembre 2008 la Commissione europea ha proposto modifiche al regolamento di Dublino, la riforma ha preso il nome di DUBLINO III. Questi determina lo Stato membro dell’Unione europea competente a esaminare una domanda di asilo o riconoscimento dello status di rifugiato. Il regolamento Dublino III mira a determinare con rapidità lo Stato membro competente e prevede il trasferimento di un richiedente asilo in tale Stato membro. Uno degli obiettivi che ci si pone è che ad esaminare la domanda di asilo sia lo Stato destinazione del richiedente, questo dovrebbe impedire ai richiedenti asilo di presentare domande in più Stati membri. Ulteriore obiettivo è di evitare trasferimenti da di richiedenti asilo da Stato membro a Stato membro. Questo sistema è lampante come ponga il problema sugli stati di confine che si trovano quindi a dover valutare le domande.  Secondo il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE) e l’UNHCR, il sistema attuale non riesce a fornire una protezione equa, efficiente ed efficace. La pressione esercitata dai migranti sugli stati di confine fa sì che le domande non vengano valutate accuratamente e quindi i diritti dei richiedenti non vengano sempre assicurati come le norme vorrebbero.

Proprio i problemi testé richiamati e le proteste delle organizzazioni non governative riguardo i trasferimenti di richiedenti asilo in Grecia nel quadro del regolamento Dublino II, ha fatto sì che paesi come la Norvegia, la Svezia, la Finlandia e la Germania, interrompessero i trasferimenti dei richiedenti asilo verso il paese ellenico. Il regolamento è stato criticato anche dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa in quanto non in grado di garantire i diritti dei rifugiati.

Il continuo crescere degli arrivi di migranti richiedenti asilo ha fatto sì che siano state avanzate numerose proposte di modifica per ottimizzare le procedure, ad esempio è stata ipotizzata la creazione di corridoi umanitari per una migliore gestione dei flussi migratori, evitando da un lato il traffico di esseri umani sui barconi nel Mediterraneo. La dissuasione dei flussi secondari è stata attenuata introducendo la nozione di famiglia e concedendo quindi maggiore spazio al ricongiungimento con famigliari già residenti (soprattutto da parte di minori). Questo presuppone ovviamente un perfetto funzionamento del sistema EURODAC per il riconoscimento, cosa che attualmente non appare certa.

Nel caso specifico italiano, paese particolarmente sotto pressione per evidenti motivi geografici, in caso di eccessiva pressione può avvalersi dell’art.33 del Regolamento, purtroppo alla fine della lunga procedura burocratica il problema rimane sempre in capo allo stato affetto, la riforma in senso più cogente verso meccanismi comunitari di solidarietà rappresenta sicuramente un aspetto da perseguire da parte del nostro paese e di quelli in condizioni simili.

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