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Camera di Consiglio

SULLA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE – Il caso in esame trae origine da una lite tra genitori circa l’affidamento dei figli minori. In particolare, la Corte d’Appello competente per territorio, recependo le conclusioni della CTU designata, aveva confermato l’affidamento dei minori ai servizi sociali disponendo che il padre potesse vedere i figli tramite incontri protetti. I giudici avevano motivato la decisione sostenendo che la madre avesse messo in atto un “processo progressivo e cronico di denigrazione e delegittimazione della figura paterna”, avendo, nel contempo, ritenuto irrilevanti in sede civile le denunce per violenza domestica presentate dalla madre, poiché erano state archiviate in sede penale. La madre ricorreva per Cassazione sulla base di vari motivi di censura, lamentando, in particolare, come la Corte d’appello non avesse dato rilevanza alcuna ai comportamenti paterni.

Il ricorso veniva ritenuto parzialmente fondato: invero, secondo la Cassazione l’affidamento dei minori ai servizi sociali e la conseguente limitazione della responsabilità genitoriale non possono fondarsi acriticamente su diagnosi cliniche o sulla Sindrome di Alienazione Parentale (che viene ritenuta, oramai, priva di qualsivoglia evidenza scientifica), avendo il Giudice civile l’obbligo di accertare i fatti e i comportamenti concreti nell’adempimento dei loro doveri di cura, istruzione e accudimento, a maggior ragione in presenza di allegazioni di violenza domestica.  Inoltre, tali allegazioni, devono essere autonomamente vagliate dal Giudice, nel caso in cui vi sia stata archiviazione del procedimento penale. Secondo la Suprema Corte, infatti: “Diversa è però la valutazione dei fatti accertati perché il reato è un fatto tipico, di regola doloso, previsto da una norma di stretta interpretazione; l’illecito civile consiste in qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto e segnatamente, qualora si parli di danno non patrimoniale, qualunque fatto che leda beni costituzionalmente protetti “.

Dunque, l’archiviazione del procedimento penale non costituisce una motivazione sufficiente per escludere che vi sia un comportamento illecito rilevante in sede civile, né tantomeno esime il giudice civile dal compiere una autonoma valutazione sul punto, anche basandosi sulle indagini eseguite in sede penale, e integrando l’istruttoria con gli strumenti propri del processo civile, facendo ricorso ai poteri officiosi di cui dispone in tema di provvedimenti che riguardano i minori.

Non solo: la Corte d’Appello aveva limitato la responsabilità genitoriale senza aver preventivamente nominato un curatore speciale del minore, per evitare conflitti di interessi. Ribadiva, dunque, la Suprema Corte che tale misura assolutamente incisiva sulla vita e sull’identità del minore, può essere adottata solo quando il Giudice abbia verificato l’impossibilità di sanare la situazione con strumenti meno invasivi. La Corte, dunque, cassava con rinvio alla Corte D’appello competente in diversa composizione.

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