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Esercizio abusivo della professione medica da parte di un odontoiatra – Una recente sentenza della Corte di Cassazione offre lo spunto per tracciare i confini del reato di esercizio abusivo della professione medica commesso da un odontoiatra, pertanto si chiarirà cosa un tecnico non medico può fare e cosa no.

Il caso affronta anche il tema della responsabilità del dentista che fa svolgere, nel proprio studio, all’odontotecnico attività non consentite a quest’ultimo. La norma oggetto di esame è l’art.348 del codice penale che punisce “chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”. Gli imputati erano un odontotecnico che abitualmente procedeva alla rilevazione di impronte dentarie sui pazienti ed il dentista, titolare dello studio, che consentiva detta pratica. Entrambi sono stati ritenuti penalmente responsabili (anche se prosciolti per intervenuta prescrizione).

Ma vediamo cosa non può fare un tecnico. In via generale ogni operazione che comporti manovre all’interno della bocca del paziente è riservata al dentista, quindi il tecnico non può, ovviamente, fare otturazioni ed estrazioni, ma neppure rimozione del tartaro, sbiancamento dei denti, installazione di protesi, né, come nel caso di specie, rilevare impronte dentarie direttamente dal paziente.

La normativa è chiara, infatti l’art.11 R.D. 1334/38 stabilisce che “gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all’esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi. E’ in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare anche alla presenza ed in concorso del medico o dell’abilitato all’odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente sana o ammalata”.

Peraltro il tecnico, oltre a non poter agire sulla bocca del paziente, non può neppure procedere alla realizzazione e fornitura di apparecchi dentari se non in presenza di una specifica prescrizione medica. Pertanto, se ciò avviene, si verifica l’ipotesi delittuosa, il che è, peraltro, intuitivo, infatti se il tecnico produce una protesi senza prescrizione medica, egli usurpa quest’ultima professione dato che si sostituisce al dentista nell’individuare la tipologia di apparecchio e le sue caratteristiche, la qual cosa presuppone una valutazione di tipo clinico ad esso vietata.

In ultimo, è da chiarire la posizione del dentista che consenta, nel proprio studio, al tecnico pratiche a quest’ultimo vietate. In tale comportamento, anche se semplicemente dipendente da un omesso controllo di ciò che succede, è da ravvisarsi non solo il concorso nel reato di cui all’art.348 c.p., commesso dal tecnico, ma anche la fattispecie di cooperazione in eventuali atti colposi della persona non titolata, fattispecie che si verifica, secondo l’art. 113 c.p., quando nel delitto colposo (ad esempio lesioni colpose conseguenti all’illecita attività del tecnico) l’evento è dipeso dalla cooperazione di più persone, nel qual caso ognuno soggiace alla pena prevista per il delitto stesso.

Riassumendo, l’odontotecnico non può svolgere alcuna attività che comporti manovre all’interno dellla bocca del paziente, non può fabbricare apparecchi non prescritti dal medico, ed il dentista che consenta tali pratiche, nel proprio studio, ne risponde penalmente.

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