
Camera di Consiglio
L’ACCETTAZIONE DI EREDITA’ CON BENEFICIO D’INVETARIO PER IL MINORE – Il caso in esame trae origine da una controversia nata a seguito di una accettazione d’eredità con beneficio di inventario da parte di un genitore per conto del figlio minore senza che fosse seguita la redazione dell’inventario. Il figlio, divenuto maggiorenne, si vedeva notificare un decreto ingiuntivo con il quale gli veniva intimato il pagamento delle rate relative ad un contratto di mutuo acceso da padre. Spiegata opposizione, sia i giudici di primo che di secondo grado rigettavano le sue richieste poiché quest’ultimo non si sarebbe potuto considerare erede con beneficio d’inventario, bensì erede puro e semplice.
Della questione venivano investire le Sezioni Unite di Cassazione, chiamate a dover decidere se l’accettazione dell’eredità beneficiata, fatta dal legale rappresentante del minore senza la successiva redazione dell’inventario, consentisse al minore stesso di rinunziare all’eredità entro un anno dal compimento della maggiore età o se tale possibilità gli fosse preclusa, potendo egli solo redigere l’inventario nel termine ex lege previsto per poter beneficiare della responsabilità per i pesi ereditari nei limiti di quanto ricevuto.
Secondo il Codice civile, l’accettazione beneficiata si deve effettuare mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere del Tribunale, inserita nel registro delle successioni e trascritta presso il registro immobiliare; la stessa disposizione prescrive, altresì, che l’accettazione debba essere seguita o preceduta dall’inventario, da farsi secondo le forme prescritte dal codice di rito.
Secondo un primo risalente orientamento, dunque, ciò consisterebbe in una “fattispecie a formazione progressiva”: ciò significherebbe che con la mancata redazione dell’inventario, l’erede potrebbe restare un mero chiamato all’eredità e conservare la facoltà di rinunciarvi.
Secondo un diverso orientamento, invece, l’erede diverrebbe tale con la semplice accettazione dell’eredità da parte del legale rappresentante, non conservando il diritto di rinunziare all’eredità entro un anno dal compimento della maggiore età senza la redazione dell’inventario. Non verrebbe riconosciuta, dunque, una “proroga” del termine di esecuzione dell’inventario.
Le Sezioni Unite aderivano al secondo orientamento, rappresentando che la dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, non seguita dalla redazione dell’inventario “fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia all’eredità manifestata dallo stesso una volta raggiunta la maggiore età”.
Il ricorrente, dunque, deve ritenersi erede puro e semplice, restando priva di efficacia la rinuncia all’eredità manifestata dallo stesso dopo aver conseguito ex lege la qualità di erede, senza la redazione dell’inventario, con la conseguenza che sarà chiamato a rispondere anche dei debiti del de cuius.
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