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Camera di Consiglio

L’ANNULLABILITA’ DELL’ASSEMBLEA NON RITUALMENTE CONVOCATA – Il caso in esame trae origine dall’impugnazione della delibera assembleare spiegata da un condòmino: quest’ultimo lamentava, in particolare, di non essere stato regolarmente convocato alla riunione. In primo grado il Tribunale respingeva la domanda: la difesa del Condominio aveva replicato di “aver inviato l’avviso via mail alla società all’indirizzo utilizzato nelle conversazioni con l’amministratore e al quale aveva chiesto di ricevere comunicazioni e documenti concernenti il Condominio”. L’utilizzo della email ordinarie, dunque, sarebbe stato espressamente autorizzato dal condòmino.

La sentenza veniva confermata in Appello, affermando che l’Amministratore aveva assolto al proprio onere di provare il regolare invio tramite email ordinaria dell’avviso di convocazione (mediante ricevuta di accettazione del sistema); inoltre, lo stesso regolamento condominiale non prescriveva alcuna specifica formalità di comunicazione dell’avviso di convocazione dall’assemblea.

Il condòmino ricorreva per Cassazione e la Suprema Corte riteneva il ricorso fondato. La normativa vigente, infatti, sancisce espressamente che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 66, terzo comma, disp. att. c.c., l’avviso di convocazione assembleare deve essere comunicato tramite mezzi determinati, ossia a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano.

L’avviso a mezzo di semplice email ordinaria, dunque, non può dirsi validamente eseguito, poiché non consente di ritenere in alcun modo comprovata la consegna della mail all’indirizzo del destinatario: secondo la Cassazione, infatti: “con l’invio a casella e-mail ordinaria vengono a mancare tutti quei sistemi di corredo della certezza della comunicazione che consentono, pur se la mail non sia in concreto letta, di averne per verificati gli effetti legali per il solo fatto che essa sia pervenuta presso l’indirizzo di posta certificata del destinatario”.

La mancata comunicazione con i mezzi prescritti comporta conseguenze molto gravi. La Suprema Corte, richiamando giurisprudenza costante, ha ricordato che “la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l’annullabilità della delibera condominiale”.

In tali casi, dunque, l’assemblea non può deliberare validamente e la richiesta di annullamento spetta unicamente al singolo avente diritto pretermesso, il quale dovrà provare l’omessa comunicazione. Nemmeno il Regolamento condominiale può derogare a quanto sancito ex lege, in virtù del limite disposto dall’art. 72 disp. att. c.c., il quale, prescrive che “i regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69”. La decisione sull’annullabilità dell’assemblea, dunque, spetterà alla Corte d’Appello che dovrà decidere tenendo conto dei principi di diritto enunciati.

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