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LE MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI MINORI AI SERVIZI SOCIALI – Il caso in esame trae origine da un’importate controversia tra due genitori: tutto iniziava dopo che sia il padre che la madre chiedevano l’affidamento esclusivo delle figlie minori con richiesta di svolgimento delle visite dell’altro genitore con modalità protette, ognuno per motivi diversi.  Alla luce dell’elevato grado di conflittualità tra i genitori, che non potevano essere ritenuti idonei a ricoprire il proprio ruolo genitoriale, il Giudice affidava temporaneamente le minori ai Servizi Sociali con collocamento presso la madre e un graduale riavvicinamento e frequentazione del padre.

La lite non si sedava ed a seguito dell’ennesimo rigetto, il padre ricorreva per Cassazione, lamentando in particolare come il Tribunale, pur adottando un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i genitori, non aveva provveduto alla nomina di un curatore speciale per le figlie, figura che non era stata designata, neppure in sede di reclamo, dalla Corte d’Appello.

La Suprema Corte chiariva che l’affidamento ai Servizi Sociali costituisce “una species del più ampio genus dell’affidamento a terzi”, presentando alcune peculiarità, vista la natura e le funzioni dei Servizi medesimi, nonché delle ragioni che possono determinare il Giudice a preferire un soggetto pubblico ad una persona fisica individuata in ambito familiare. In caso di affidamento del minore ai Servizi Sociali è, dunque, necessario distinguere l’affidamento con compiti di mera vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione della responsabilità genitoriale e l’affidamento in caso di limitazione della responsabilità genitoriale.

Chiarisce la Suprema Corte che nel primo caso si tratta di un conferimento da parte del Giudice di un mandato che individua i compiti specifici dei Servizi per assicurare il supporto e l’assistenza sia nei confronti dei figli che nei confronti dei genitori; nel secondo caso, invece, si tratta in un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale che costituisce una notevole ingerenza nella vita privata e familiare che può ritenersi giustificato soltanto nel caso in cui non ci siano altre modalità per tutelare gli interessi dei minori. Tale provvedimento presuppone, inoltre, l’estensione del contraddittorio anche al minore, i cui interessi vengono tutelati dalla figura terza del curatore speciale.

Nel provvedimento reclamato dal padre, la Corte D’Appello aveva confermato l’affidamento delle minori ai Servizi Sociali, ma non aveva rilevato che il Tribunale non aveva nominato un curatore speciale per le minori, né aveva provveduto alla sua nomina.

Posta la centralità della figura del curatore speciale che deve rappresentare l’interesse de minori nei processi in cui sono coinvolti, la decisione impugnata veniva dichiarata nulla e rinviata alla Corte D’Appello competente.

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