Cassazione: separazione e divorzio quasi contestuali

Con l’introduzione della Riforma Cartabia è stata disposta l’ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio, unicamente nel caso in cui il giudizio di separazione, contenente anche la domanda di divorzio, fosse introdotto in forma contenziosa. La stessa cosa, tuttavia, non era prevista nel caso di separazione consensuale. Intorno al dettato normativo novellato dalla riforma, di conseguenza, si erano creati vari contrasti giurisprudenziali tra le varie Corti di merito: talune riconoscevano la possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio, qualora effettuate in modo congiunto, tra cui il Tribunale di Milano (il quale aveva disposto che le parti dovessero confermare necessariamente, nelle note scritte da depositare successivamente, le conclusioni rassegnate con il ricorso di separazione, ritenendo ammissibile la modifica unilaterale solo in presenza di fatti nuovi), diversamente da altre Corti.

A seguito di domanda di due coniugi, con cui le parti chiedevano congiuntamente al Collegio di pronunciare la separazione consensuale e il divorzio congiunto, il Tribunale di Treviso sospendeva il giudizio e rinviava alla Corte di Cassazione in via pregiudiziale. La Suprema Corte, con Ordinanza in data 14 giugno 2023, evidenziando la necessità di risolvere la questione, assegnava la questione sollevata alla Pima Sezione Civile per l’enunciazione del principio di diritto, al fine di evitare ulteriori contrasti.

La sentenza n. 28727/2023 della Cassazione ha giudicato ammissibile il ricorso da parte di una coppia effettuato con una domanda congiunta e cumulata di separazione e scioglimento (o cessazione degli effetti civili) del matrimonio: invero, non venivano ritenuti sussistenti ragioni che giustificassero disparità di trattamento tra la possibilità di cumulare le domande di separazione e divorzio in forma contenziosa ed in forma congiunta. Vieppiù che, secondo la ratio della riforma, lo scopo era l’evitare lo spreco di energie processuali in caso di procedimenti pressoché identici.

Si ammette, dunque, la possibilità del cumulo di domande, ma è bene evidenziare che non vi sarà un’unica pronunzia: il Tribunale, a seguito dell’esito positivo della domanda di separazione congiunta, si esprimerà con sentenza e provvederà a rimettere la causa al Giudice Relatore, affinché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare con conferma delle medesime condizioni espresse in sede di separazione in sede di divorzio.

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