Camera di Consiglio

I DIRITTI DEL CONIUGE DIVORZIATO DISABILE E PRIVO DI REDDITO – Il caso in esame trae origine dalla richiesta da parte di un uomo divenuto invalido e privo di redditi, di condannare l’ex moglie al versamento in suo favore di una somma mensile pari ad Euro 500,00, così modificando le precedenti condizioni di divorzio.

La richiesta non trovava accoglimento sia in primo grado che in Appello: i Giudici, infatti, ritenevano non sussistenti i requisiti, sia in relazione alla funzione compensativa dell’assegno (entrambi si erano separati senza che fosse previsto alcun contributo economico da parte dell’uno in favore dell’altro ed erano senza figli), sia in relazione alla funzione assistenziale dell’istituto (non risultava dalla documentazione dimessa che l’uomo non potesse svolgere alcuna attività lavorativa).

L’uomo impugnava la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, pronunciatasi in data 16 maggio 2023, sulla base di vari motivi di censura. Più precisamente l’uomo evidenziava che circa le proprie condizioni di disabilità vi fossero abbondanti prove documentali; inoltre, era stato accertato come il ricorrente fosse sfornito di tutti i requisiti della autosufficienza (essendo privo di redditi, nonché di cespiti di sorta, oltre alla disabilità comprovata). Invero, il Giudice aveva omesso di esaminare e di ammettere i mezzi di prova ritualmente formulati dal ricorrente, che ben avrebbero potuto accertare la persistenza della accertata incapacità lavorativa e le sue condizioni di vita.

La Corte riteneva fondati i motivi, alla luce della funzione compensativa e perequativa che deve avere l’assegno di divorzio: in tale caso, sebbene il richiedente debba fornire la prova della oggettiva impossibilità di procurarsi i mezzi adeguati, la prova si può raggiungere anche tramite presunzioni e con valutazione resa in concreto alla attualità: “Il giudizio sull’adeguatezza dei redditi, infatti, deve essere improntato ai criteri dell’effettività e concretezza, non potendo esso risolversi in un ragionamento ipotetico, i cui esiti vengano ricalcati su pregressi contesti individuali ed economici non più rispondenti, all’attualità, a quello di riferimento”.

La Corte, dunque affermava che, nel caso in esame, il ragionamento condotto dalla Corte territoriale non si fosse adeguato a tali principi, poiché fondato su vicende pregresse, “delle quali – proprio perché ricostruite in termini vaghi – non si apprezza l’incidenza sulla attuale condizione economica del richiedente che, come lo stesso giudice d’appello rileva, ha documentato una invalidità del 46% e ha dedotto di essere privo di redditi e di cespiti, a fronte invece di una condizione della ex moglie più favorevole”.

Pertanto, la Suprema Corte, accoglieva il ricorso evidenziando come, ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, è sufficiente “verificare, in concreto e all’attualità, l’esigenza assistenziale, che ricorre ove l’ex coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze di vita, così da vivere autonomamente e dignitosamente, e non possa in concreto procurarsele”, anche se aveva già goduto in passato di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, posto che “la sussistenza di mezzi adeguati che la diligenza spesa nel tentativo di procurarseli sono da valutare alla attualità, tenendo conto delle condizioni personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui agisce il richiedente”.

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