Autonomia Regioni, CdM approva Disegno di legge

E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 2 febbraio il disegno di legge quadro sulla cosiddetta ”autonomia differenziata delle regioni“ su proposta del ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie.

Queste le parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riportate sul sito del Governo: “Con il disegno di legge quadro sull’autonomia puntiamo a costruire un’Italia più unita, più forte e più coesa. Il Governo avvia un percorso per superare i divari che oggi esistono tra i territori e garantire a tutti i cittadini, e in ogni parte d’Italia, gli stessi diritti e lo stesso livello di servizi”.

“La fissazione dei Livelli essenziali delle prestazioni, in questi anni mai determinati, è una garanzia di coesione e unità. Un provvedimento che declina il principio di sussidiarietà e dà alle Regioni che lo chiederanno una duplice opportunità: gestire direttamente materie e risorse e dare ai cittadini servizi più efficienti e meno costosi” spiega Meloni.

Analizziamo in sintesi i contenuti fondamentali del disegno di legge che affronterà un lungo iter approvativo.

Con la nuova legge si dà attuazione alla cosiddetta autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario. Il testo provvede alla definizione dei “principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” e delle “relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione”.

Vengono istituiti i “livelli essenziali delle prestazioni“ (LEP) da parte della Cabina di regia istituita dalla Legge di Bilancio 2023. Si tratta di livelli minimi standard che devono essere rispettati nella determinazione di nuove funzioni relative ai diritti civili e sociali e garantiti su tutto il territorio nazionale.

Viene affermato il principio che allo Stato compete la definizione dei criteri cui attenersi nel definire il livello minimo atteso dei servizi essenziali, mentre alla Regione ed agli altri soggetti autonomi – Province, Comuni, istituti scolastici – spetta invece fornire la prestazione specifica per i cittadini. Ovviamente, i livelli essenziali possono essere “elevati” con prestazioni qualitativamente o quantitativamente superiori. La condizione essenziale è che, a livello nazionale, non ci siano Regioni in cui i LEP non sono raggiunti.

Le materie sulle quali potranno essere raggiunte le intese tra lo Stato e regioni a statuto ordinario per l’attribuzione, alle regioni stesse, di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono elencate nell’articolo 117 della Costituzione.

Sono soprattutto materie relative alla legislazione concorrente, in cui spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Nelle intese sarà specificata anche la loro durata, che comunque non potrà superare i 10 anni. L’intesa può essere modificata su iniziativa dello Stato o della regione e può prevedere i casi e le modalità con cui lo Stato o la regione possono chiederne la cessazione, che andranno deliberati a maggioranza assoluta delle Camere.

Alla scadenza del termine, l’intesa si rinnoverà automaticamente per lo stesso periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della regione, che andrà però manifestata almeno 1 anno prima della scadenza.

In merito al procedimento di approvazione delle “intese”, è stato stabilito che la richiesta deve essere deliberata dalla regione interessata e trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Quest’ultimo, acquisita la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell’economia e delle finanze entro 30 giorni, avvia il negoziato con la Regione interessata.

Lo schema d’intesa preliminare tra Stato e regione, corredato di una relazione tecnica, deve essere poi approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso alla Conferenza unificata per un parere da rendere entro 30 giorni. Trascorso questo termine, viene comunque trasmesso alle Camere per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono entro 60 giorni.

Il Presidente del Consiglio o il Ministro predispongono lo schema di intesa definitivo, se necessario al termine di un ulteriore negoziato. Lo schema è trasmesso alla regione interessata per l’approvazione. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell’approvazione da parte della Regione, lo schema d’intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica, è deliberato dal Consiglio dei ministri insieme a un disegno di legge di approvazione da presentare alle Camere. L’intesa è immediatamente sottoscritta dal premier e dal Presidente della Giunta regionale. Per l’approvazione definitiva del disegno di legge, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

La nuova autonomia prevede anche che l’attribuzione delle risorse corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento sia determinata da una Commissione paritetica Stato-regione, che procederà ogni anno alla valutazione degli oneri finanziari, coerentemente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, garantendo sempre l’equilibrio di bilancio.

Il finanziamento delle funzioni attribuite avverrà attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali a livello regionale. Le funzioni trasferite alla regione potranno essere da questa attribuite a comuni, province e città metropolitane.

Per quanto riguarda il fondo perequativo, non viene toccato, così come anche le altre misure per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale. Il disegno di legge prevede l’unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, la semplificazione e l’uniformazione delle procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione.

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