Camera di Consiglio

IL FENOMENO “SEXTORTION” – Il termine “sextortion” è preso in prestito dalla lingua inglese: e rappresenta una forma di ricatto a sfondo sessuale compiuto in Rete, arrecando danno soprattutto a minori e persone deboli.

Chiunque si trovi, dietro ricatto, a venire costretto ad inviare intime immagini di sé, o sia ricattato da chi ne è in possesso sotto minaccia di pubblicarle in Rete, è vittima; è bene che i carnefici vengano segnalati puntualmente e senza vergogna alcuna, poiché si tratta di un reato molto grave, che si sta diffondendo esponenzialmente con il pullulare di social networks ove chiunque può spacciarsi per un’altra persona.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 609 bis è punita la condotta di chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali, nonché quella di chi induce taluno a compiere o subire detti atti abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto, anche traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Il bene giuridico che viene tutelato è, in primis, la libertà di autodeterminazione che l’Ordinamento assicura ad ogni individuo anche nell’ambito della propria intimità sessuale.

La Corte di Cassazione da tempo considera tale condotta integrante il reato di violenza sessuale, punito ai sensi dell’art. 609 bis c.p., già a far data dal lontano 2006. Infatti, con la sentenza n. 34128/2006 la Suprema Corte sanciva che: “La fattispecie di molestia […] avendo contenuto generico, per il richiamato principio di specialità cede il campo alla fattispecie di cui all’art. 609 bis c.p. ogni qual volta la condotta abbia uno specifico profilo sessuale”.

Ormai è pacifico che tale delitto possa essere compiuto anche tramite minacce che costringano un minore ad uno scambio di selfie e messaggi sessualmente espliciti via WhatsApp (e, dunque, tramite altre piattaforme o altri strumenti telematici).

Manca il contatto fisico con la vittima, ma tali condotte integrano comunque il delitto di violenza sessuale, poiché, secondo una più recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 25266/2020, esse “coinvolgono la corporeità sessuale di ognuno”, libertà inviolabile, bene primario e costituzionalmente garantito, “al fine di soddisfare od eccitare l’istinto sessuale del soggetto che agisce”.

Non abbiate paura, denunciate tali condotte: c’è bisogno che il Legislatore intervenga finalmente per una maggior tutela delle vittime, anche alla luce del grave aumento dei casi. Secondo i dati della Polizia Postale, nel 2021 è avvenuto un significativo incremento dei casi di sfruttamento sessuale dei minori e di adescamento online, anche effettuando attività di prevenzione, eseguita analizzando decine di migliaia di siti internet. In particolare, il fenomeno della c.d. “sextortion” ha visto un aumento dei casi del 54% rispetto all’anno 2020.

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