La Convenzione di Vienna

Si definisce Convenzione Internazionale, o altresì Trattato, un accordo tra Stati che permette di regolare alcune tipologie di rapporto tra gli stessi. La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 è la normativa che disciplina esclusivamente i trattati multilaterali redatti in forma scritta, non occupandosi delle altre tipologie come i bilaterali e quelli stipulati in forma orale. È stata adottata a Vienna 23 maggio 1969 e ratificata con la legge 112 del 12 febbraio 1974, entrando poi in vigore il 27 gennaio 1980. Al gennaio 2013 si contavano 113 stati vincolati al rispetto della Convenzione.

I trattati possono essere chiusi o aperti, a seconda che si lasci o meno la possibilità ad altri stati di entrarvi in un secondo momento. La Convenzione si applica solo ai trattati conclusi tra Stati, non ha valore nei rapporti tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali. Esiste uno strumento ad hoc per regolare gli accordi tra organizzazioni internazionali o tra stati ed organizzazioni internazionali, la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, che però, malgrado l’Assemblea generale delle Nazioni Unite l’abbia approvata nel 1986, non è ancora entrata in vigore.

Curiosamente il processo di formazione che caratterizza il processo di formazione dei trattati non è cambiato di molto nel corso dei secoli, escludendo il fatto che la materia non è più di competenza esclusiva del capo dello stato. Gli emissari e/o plenipotenziari dei paesi intenzionati a stabilire una collaborazione basata su di un trattato preparano il testo non vincolante dell’accordo, procedimento disciplinato dagli art. 7-16. Sono considerati automaticamente autorizzati ad instaurare trattative il Capo dello Stato o di Governo, il Ministro degli Esteri, i capi di missioni diplomatiche limitatamente al paese presso cui operano. L’art. 9 norma dispone che il testo presentato deve essere approvato con voto favorevole dai due terzi degli Stati presenti, a meno che non siano state assunte decisioni diverse preventivamente.

L’ultimo passaggio è la ratifica da parte di ogni singolo parlamento, secondo il disposto dell’art. 14, in modo che il trattato venga portato a conoscenza. La ratifica è regolata nel nostro paese dall’art. 87 comma 8 della Costituzione, ove dispone che spetta al Presidente della Repubblica, previa autorizzazione delle Camere laddove ve n’è l’obbligo. L’art. 80 elenca le materie coperte da riserva parlamentare: trattati di natura politica, regolamenti giudiziari, variazioni del territorio nazionale, oneri alle finanze, modificazioni di leggi. Il Governo, che è nei fatti l’organo preposto, può non procedere alla ratifica parlamentare qualora ne sussistano esigenze politiche. L’adesione è il meccanismo secondo cui uno Stato che non ha partecipato alla negoziazione del trattato, può comunque decidere di adottarlo. La ratifica riveste un carattere particolarmente importante in quanto rende il trattato immediatamente applicabile nei suoi effetti nei confronti dei cittadini.

Una delle parti più interessanti della Convenzione è l’Allegato, è stata assunta la dichiarazione che vieta qualunque tipo di coercizione militare, politica e economica in sede di conclusione dei trattati con la condanna espressa del ricorso alla minaccia o all’impiego di tutte le forme di pressione, sia militare che politica o economica, da parte di qualsivoglia Stato, allo scopo di costringere un altro Stato a compiere un qualsiasi atto connesso alla conclusione di un trattato, in violazione dei principi di sovrana eguaglianza degli Stati e della libertà del consenso.

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