ECRIS, la banca dati europea per la Giustizia

La serie di attentati che si sono verificati in Europa ha dimostrato come la cooperazione a livello internazionale per quanto riguarda i reati penali soffra di lacune ed inefficienze che minano la sicurezza dello spazio comune europeo. A tal fine sono state implementate a livello europeo regole innovative che permettono lo scambio efficiente di informazioni sulle condanne penali tra gli Stati membri. A tal fine è stato creato un sistema computerizzato chiamato ECRIS (Sistema europeo informatizzato di scambio di informazioni sui casellari giudiziari — European Criminal Records Information System) in vigore da aprile 2012. ECRIS dà completa attuazione, in ambito comunitario, alla Convenzione europea di mutua assistenza in materia penale del 20 aprile 1959, che ha previsto che ciascun Paese aderente , nel condannare un cittadino di altro stato informi della condanna il paese di cittadinanza (art.22 Convenzione). GIà in precedenza si era vista l’utilità di connessione tra i casellari nazionali , efin dal 2005, prima che le istituzioni europee cominciassero a fornire il loro apporto, alcuni stati membri (Francia, Germania, Spagna, e Belgio) avevano realizzato volontariamente una rete sperimentale di interconnessione: Network of Judicial Registers (NJR) – Rete dei Registri Giudiziari. Questo aveva dimostrato come fosse possibile ottenere informazioni circa i precedenti penali di un cittadino di altro Paese collegato in meno di 48 ore.

Fino all’entrata in vigore dell’ECRIS nei procedimenti penali in corso presso un tribunale si teneva presente solo il percorso penale dell’imputato nel paese sede del processo, risultando quasi impossibile risalire ad eventuali precedenti penali presenti in altri paesi. Interconnettere le reti dati dei casellari giudiziari dei vari stati membri europei permette all’autorità giudicante ed investigativa di avere il quadro completo delle condanne penali di un imputato sotto processo a livello europeo. L’architettura del sistema è decentralizzata ed i database sono dislocati ognuno nel proprio stato di origine, poi interconnessi in via digitale tra di loro.

Nel processo strutturale messo in atto in ECRIS si ha ora un gestore unico di tutto l’excursus giudiziario di un condannato ed è lo stato membro dove la persona ha la cittadinanza. Lo stato gestore tiene nota ed aggiorna le informazioni relative alle condanne penali del proprio cittadino e trasmette le informazioni in suo possesso agli altri stati richiedenti, che sono a loro volta obbligati a trasmettere eventuali condanne allo stato gestore. La trasmissione delle informazioni avviene per via telematica tramite modelli standardizzati basati su tabelle per tipo di reato e di sentenza. Ad oggi sono 288.000 le richieste di informazione tramite il sistema ECRIS.

Il limite principale di ECRIS è la sua “europeizzazione”, i dati si riferiscono esclusivamente ai cittadini europei escludendo quelli di paesi terzi, in uno scenario di minaccia globale questo rappresenta un evidente limite nell’utilizzo del sistema e l’implementazione della possibilità di inserire i dati di cittadini extra-europei sarà un passo fondamentale verso l’efficientazione del sistema. In questa direzione si muove l’iniziativa della Commissione che il 19 gennaio scorso ha proposto l’adozione di una direttiva (COM(2016)7  che modifica la decisione quadro n. 2009/315/GAI prevedendo l’uso dei dati dei cittadini extra-UE. Come ha dichiarato la Commissaria responsabile per la giustizia, i consumatori e la parità di genere, Vera Jourová, con l’inclusione delle impronte digitali di Paesi extra Ue sarà possibile contrastare l’uso di identità false.

La situazione italiana mostra che tutti gli uffici giudiziari italiani sono connessi tramite la rete della giustizia al Sistema Informativo del Casellario (SIC) e iscrivono i provvedimenti giudiziari irrevocabili e i provvedimenti di esecuzione (emessi in sede di esecuzione dei provvedimenti giudiziari), per i quali l’iscrizione al casellario giudiziale è prevista dall’articolo 3 del d.p.r. 313/2002. Per consentire una corretta iscrizione dei dati anagrafici nel SIC è stata realizzata una procedura per la validazione del codice fiscale, questo avviene con un collegamento tra la banca dati del Casellario e quella dell’Agenzia delle Entrate. Il SIC trasmette all’Agenzia delle Entrate il codice fiscale dei soggetti che vengono iscritti per la prima volta. Il sistema dell’Agenzia delle Entrate, valida i dati e li restituisce al SIC.

©Futuro Europa®

Print Friendly, PDF & Email
Condividi

Sii il primo a commentare su "ECRIS, la banca dati europea per la Giustizia"

Lascia un commento

Il tuo indirizzo mail non sarà pubblicato


*