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Responsabilità della Banca per non aver concesso un finanziamento – Il Tribunale di Piacenza si è recentemente pronunciato sulla domanda di risarcimento danni da parte di un correntista il quale aveva intrattenuto con la propria banca delle trattative per la concessione di un finanziamento finalizzato all’acquisto di quote societarie, trattative che si erano protratte nel tempo ed avevano ingenerato nell’attore il legittimo affidamento che sarebbe stato concesso il mutuo, invece, poi, rifiutato.

L’Istituto di credito, in effetti, alla domanda di finanziamento  non aveva risposto negativamente in prima battuta ed addirittura aveva richiesto all’attore di aprire un conto presso la propria filiale ove far confluire denaro sufficiente per l’acquisto di titoli che avrebbero dovuto essere posti a garanzia del richiesto finanziamento.

Il richiedente, quindi, provvedeva all’apertura di detto conto ed all’acquisto dei titoli nonché alla costituzione in pegno degli stessi, ma la banca, il giorno precedente alla data fissata per la stipula dell’atto di acquisto delle quote societarie, al quale il mutuo era finalizzato, comunicava che la delibera non era stata approvata dagli organi competenti e che, quindi, l’importo che necessitava al cliente per l’operazione non poteva essere erogato. Il Tribunale, a fronte della domanda di risarcimento avanzata dall’attore che, a seguito, della mancata erogazione non aveva potuto concludere l’affare, riconosceva pienamente la responsabilità precontrattuale dell’Istituto di credito per aver esso ingenerato il legittimo affidamento nei confronti del correntista sulla concessione del prestito e per aver, in seguito, ingiustificatamente interrotto le trattative rifiutando l’erogazione.

La sentenza ha, quindi, correttamente applicato i principi di cui all’art.1337 del Codice Civile, il quale, regolando i rapporti tra le parti prima che un contratto venga concluso, stabilisce che esse nello svolgimento delle trattative devono comportarsi secondo buona fede. Il che significa che, se una parte tiene un comportamento tale da ingenerare il legittimo affidamento nei confronti dell’altra della conclusione di un contratto e, poi, si ritira ingiustificatamente, essa è tenuta a risarcire all’altra il danno, c.d. per responsabilità precontrattuale, conseguente alla violazione dei principi di buona fede e di correttezza nella fase delle trattative. Quindi anche nei rapporti bancari è applicabile la responsabilità precontrattuale, il che apparirebbe scontato, ma la conferma da parte della recente pronuncia, soprattutto in un momento storico come questo in cui il sistema creditizio è sotto i riflettori, è certo rassicurante.

Naturalmente il danno va provato nella sua effettività e concretezza, su tale aspetto, nel caso che ci occupa, detta dimostrazione non sarebbe stata data, per cui il Tribunale, pur riconoscendo in astratto il diritto al risarcimento ha rigettato la domanda attrice per carenza di prova sul danno stesso condannando il malcapitato correntista alle spese di lite in favore della banca. Forse, vista la situazione,una compensazione delle spese stesse sarebbe stata più equa.

©Futuro Europa®

[NdR – L’autore dell’articolo, avvocato, è membro del “Progetto Mediazione” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma]

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