730 precompilato: istruzioni per l’uso

Dal 15 aprile l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione di circa 20 milioni di contribuenti italiani (tra cui pensionati, lavoratori dipendenti e assimilati) il modello 730 precompilato per la dichiarazione dei redditi. Si tratta di una novità importante che promette di semplificare e ridurre il tempo altrimenti necessario per la compilazione della documentazione.

La particolarità del modello 730 è appunto quella di arrivare già precompilato. I dati che riporta sono il risultato di un’attenta analisi dell’Agenzia delle Entrate, che integra le certificazioni rilasciate dai sostituti di imposta, le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria e quelle fornite da soggetti terzi come banche, compagnie assicurative ed enti previdenziali.

Relativamente a questo punto occorre fare una precisazione. I dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti di imposta riguardano i redditi di lavoro, le pensioni e i compensi percepiti per lo svolgimento di attività occasionali, mentre i dati disponibili nell’Anagrafe tributaria sono quelli presenti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e relativi a versamenti effettuati con modello F24, compravendite immobiliari e contratti di locazione registrati. Le informazioni trasmesse da soggetti esterni riguardano invece oneri detraibili e deducibili sostenuti dai contribuenti come gli interessi passivi sui mutui in essere, i premi assicurativi e i contributi previdenziali. L’Agenzia delle Entrate ha già fatto sapere che dal 2016 rientreranno in questa casistica anche le spese sanitarie.

Essendo precompilato, il nuovo modello 730 risparmia ai cittadini l’onere di dover provvedere all’inserimento dei dati relativi alla loro situazione fiscale. Ciònonostante si consiglia comunque di verificare che le informazioni riportate siano corrette (in caso contrario è sempre possibile integrarle e correggerle). Per prendere visione del modello – che ricordiamo sarà disponibile a partire dal prossimo 15 di aprile – si può procedere per via telematica accedendo all’area personale del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite il codice PIN dei servizi telematici oppure in alternativa utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o con il codice PIN rilasciato dall’INPS. Un’altra opzione è quella di delegare un sostituto d’imposta, un CAF o un altro professionista abilitato, che si preoccupi di accedere alla dichiarazione per conto del contribuente e di verificare la correttezza dei dati (oltre che della successiva presentazione).

Per completezza informativa, ricordiamo infine che la dichiarazione dei redditi potrà essere presentata dal 1° maggio al 7 luglio 2015 via internet, tramite sostituto d’imposta, CAF o professionista abilitato. Se il 730 precompilato viene accettato e presentato senza effettuare modifiche, direttamente oppure al sostituto d’imposta, i dati forniti da soggetti terzi non saranno sottoposti a controllo documentale (in caso di modifiche l’Agenzia si riserva il diritto di verificare la natura degli oneri indicati). Se invece il 730 precompilato viene presentato con o senza modifiche al CAF o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi (saranno ritenuti responsabili laddove emergano irregolarità o incongruenze).

©Futuro Europa®

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