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Camera di Consiglio

LA NECESSARIA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE STRAORDINARIE – Il caso in esame trae origine dall’opposizione spiegata da un padre contro l’atto di precetto con cui la moglie chiedeva oltre 3.000,00 Euro a titolo di spese straordinarie sostenute per i figli, sostenendo che mancasse la necessaria documentazione a supporto della richiesta, assumendo, conseguentemente, la non debenza delle somme precettate.

In primo grado l’opposizione veniva accolta, ma non in grado d’appello, sostenendo il Giudice di non condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui era necessario allegare al precetto la documentazione attestante le spese sostenute al fine di rendere il credito determinabile nel suo ammontare, poiché le spese dovevano ritenersi sufficientemente determinabili, non necessitando anche l’allegazione della documentazione a sostegno.

Il padre presentava ricorso per Cassazione, censurando la predetta decisione, sostenendo che l’assenza di allegazione e documentazione delle spese sostenute dal genitore collocatario, sporrebbe l’altro genitore, in modo del tutto illegittimo, a qualsiasi richiesta del creditore, senza potersi difendere, “poiché si sarebbe in presenza di un decidente e di un mero pagatore”.

Invero, secondo un orientamento minoritario, la Cassazione ammetteva che il precetto contenesse soltanto l’elenco delle spese sostenute; tuttavia, la Suprema Corte accoglieva il ricorso dell’uomo sulla base di una giurisprudenza maggioritaria più rigorosa.

E’ vero che il provvedimento con il quale viene stabilito che il genitore non affidatario debba pagare la propria quota di spese straordinarie ritenute “routinarie” per i figli “costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità”, ma ciò fa salvo “il diritto dell’altro coniuge di contestare l’esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d’individuazione dei bisogni del minore”.

La suprema Corte, dunque, dava seguito all’orientamento giurisprudenziale più rigoroso, che impone la rigorosa documentazione di tutte le spese straordinarie, anche alla luce del fatto che tale principio, peraltro, è da ritenersi ossequioso della necessità di evitare un’eccessiva proliferazione del contenzioso  e garantire la ragionevole durata del processo.

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