
Camera di Consiglio
LE SPESE STRAORDINARIE NELL’INTERESSE DEI FIGLI – Il caso in esame trae origine dall’impugnazione da parte di un padre di una sentenza con la quale il giudice di Pace aveva respinto l’opposizione da lui promossa avverso il decreto ingiuntivo notificatogli dalla moglie separata, avente ad oggetto il pagamento pro quota di alcune voci di spese straordinarie relative al mantenimento dei figli minori. Il Tribunale riformava totalmente la sentenza impugnata, dando ragione al padre, ritenendo alcune spese “non necessarie”.
Il caso giungeva davanti alla Corte di Cassazione, la quale è stata chiamata ancora una volta a dipanare l’annoso problema delle spese straordinarie, mancando una normativa chiara in tal senso. Nel caso di specie, la donna non aveva mai concertato spesa alcuna con il padre, tuttavia la Suprema Corte riteneva il ricorso fondato, sulla base di granitica giurisprudenza sul punto, basata sul principio per il quale le spese straordinarie “routinarie” (ossia spese certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti loro ammontare, quali spese scolastiche e mediche), non necessitano di preventivo accordo tra i genitori. Diversamente, richiedono il preventivo accordo quelle spese straordinarie che per “rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole”; tuttavia, anche per queste ultime, “la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell’altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all’interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare”.
Le spese oggetto del contendere erano costituite, in particolare, da un corso di inglese, un corso di atletica e relative visite mediche, il rilascio del passaporto e la sostituzione della porta blindata della casa familiare dopo un furto. La Suprema Corte le riteneva tutte corrispondenti all’interesse dei minori. Il corso di inglese, infatti, veniva ritenuto una integrazione di quello impartito a scuola, al fine di poter affrontare adeguatamente sia gli studi universitari, sia il percorso lavorativo da intraprendere in età adulta. Il corso di atletica non poteva essere escluso solo per la generica contestazione che l’orario avrebbe influito sul diritto di vista del padre e le spese mediche relative rientrano, secondo la Cassazione, tra le spese di carattere routinario, mentre talune erano state prescritte dal pediatra. Circa le spese del passaporto, sebbene la ricorrente non avesse depositato idonea documentazione fiscale, la sola produzione dei documenti lascerebbe presumere l’avvenuta spesa, per definizione certa nel suo ammontare trattandosi di documenti pubblici rilasciati da autorità pubbliche.
Anche le spese per la riparazione della porta della casa familiare venivano ritenute ossequiose dell’interesse del minore, in quanto oggetto di fatturazione certa e successiva ad un episodio di furto presso l’abitazione.
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