CdS, unificazione delle sanzioni

Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 28964 del 7 settembre 2022 è intervenuto per spiegare le modifiche introdotte nel medesimo anno, afferenti alle “disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti, e della mobilità sostenibile”. In particolare, veniva inserito il nuovo articolo 198 bis del Codice della Strada, secondo il quale: “La violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge è considerata, ove ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e ai fini dell’applicazione della sanzione prevista dal comma 4, come un’unica infrazione […]”

Orbene, con l’introduzione di tale dettato normativo, il Legislatore ha voluto prevedere strumenti idonei ad evitare che a seguito dell’accertamento di plurime condotte in violazione del C.d.S., poste in essere nello stesso giorno o in giorni differenti, a seguito di controlli effettuati tramite dispositivi di controllo remoto e, dunque, in assenza di obbligo di contestazione immediata, il trasgressore debba pagare più sanzioni in presenza di certe condizioni.

L’Art. 2 del predetto articolo, prevede che: “Nel caso di accertamento di più violazioni senza contestazione immediata […] l’illecito amministrativo oggetto della prima notifica assorbe quelli accertati nei novanta giorni antecedenti alla medesima notifica e non ancora notificati”.

Ciò significa che vanno considerate quale unico illecito amministrativo tutte le violazioni della stessa tipologia riguardanti la mancanza di requisiti tecnici o amministrativi per la circolazione di un veicolo, anche se commessi, applicando una sola sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al triplo di quella prevista per la violazione che è stata assorbita col primo illecito.

E’ necessario, inoltre, comprendere quali siano gli illeciti amministrativi che possono essere oggetto di “assorbimento”: l’unificazione degli illeciti può trovare applicazione concreta soltanto per talune violazioni, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la violazione relativa all’assicurazione obbligatoria del veicolo, alla sua revisione alla circolazione del veicolo sottoposto a sequestro, tutte violazioni astrattamente non suscettibili di obbligo di contestazione immediata.

Nei predetti casi, dunque, l’unificazione degli illeciti amministrativi, se non immediatamente contestati, opera fino alla notifica del primo verbale di contestazione riguardante uno di essi, estendendosi quest’ultimo per le stesse violazioni commesse nei 90 giorni precedenti alla prima notifica.

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