Biciclette, le modifiche al Codice della Strada

Con il Decreto Legge n. 68 dello scorso 16 giugno 2022 (cosiddetto “DL Infrastrutture”), sono state introdotte alcune riforme al Codice Stradale, che si rendevano oramai più che necessarie.

È noto, infatti, che il mercato delle biciclette elettriche ha continuato a svilupparsi negli ultimi anni in modo esponenziale, portando con sé la naturale necessità di regolamentazione dell’uso delle stesse, nonché degli eventuali illeciti che possono derivare da un loro uso scorretto.

In particolare, ad essere stato riformato, è l’articolo 50 del Codice della strada, il quale già forniva la nozione di “velocipedi”, da intendersi veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. È stata, così, ampliata la nozione, che comprende, altresì, le “biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”.

Le sanzioni introdotte per le bici elettrice sono di non poco conto: qualora venga immessa nel mercato una bici elettrica senza tali requisiti di potenza e velocità massima, è prevista la punizione tramite la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339. Allo stesso modo, è punito, con sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 845 ad euro 3.382, chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti. La rosa dei punibili comprende costruttori e venditori, nonché meccanici, o chiunque metta mano alla bici per aumentarne la potenza o la velocità.

Anche i ciclisti, ovviamente, rischiano sanzioni pesanti: sempre l’articolo 50 del Codice stradale, così modificato, chiarisce come la bici elettrica “modificata” viene considerata alla stregua di un ciclomotore: il richiamo all’articolo che disciplina questi ultimi, comporta l’applicazione delle salate sanzioni ivi previste.

Altra importante modifica riguarda l’introduzione della nozione dei “velocipedi aditi al traporto”, necessaria nel modo più assoluto visti i riders che sono comparsi nelle nostre città. Per la sicurezza di costoro, tali bici dovranno avere determinate e chiare caratteristiche: dovranno avere un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, con lunghezza e larghezza determinate dalla legge.

Attenzione alle sanzioni, dunque, ma soprattutto alla sicurezza stradale.

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