eIDAS, identificazione elettronica europea

Il 1° luglio di questo 2016 si avvicina e, a seguito dell’emanazione del Regolamento Europeo n.910 del 23 luglio 2014, avrà piena efficacia e sarà direttamente applicabile in tutta l’Unione Europea il sistema eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). eIDAS va a normare il riconoscimento e l’identificazione elettronica stabilendo le regole comuni ed abrogando nel contempo la Direttiva 1999/93/CE riguardante le firme elettroniche.

Il campo di applicazione riguarda le già ben conosciute firme elettroniche, ma anche l’autenticazione web ed i relativi servizi fiduciari per le transazioni elettroniche. L’abrogazione delle normative nazionali renderà effettiva l’interoperabilità a livello comunitario facendo salvi i certificati, le firme ed i dispositivi preesistenti. La creazione di servizi fiduciari digitali standardizzati a livello europeo, con un livello di affidabilità uniforme, è volto alla creazione del mercato digitale unico europeo che il Presidente Juncker vuole portare a compimento entro l’anno corrente.

L’identificazione elettronica avviene tramite un processo di scambio dati in forma elettronica volto ad assicurare in maniera univoca e sicura l’identità di una persona fisica o legale. Serve anche ad accedere a servizi online, garantendone nel contempo l’origine e l’integrità dei dati trasmessi. In un sistema di transazioni commerciali o fiduciarie è indispensabile assicurare l’autenticazione e la certificazione dei soggetti e dei siti web, questo garantisce valore legale ai documenti ed alla loro trasmissione per via digitale.

La novità più rilevante appare l’introduzione del cosiddetto Sigillo elettronico, simile alla firma elettronica questi viene posto in carico ad una persona giuridica e serve a garantire l’origine e l’integrità dei dati ad esso associati. La forza del Sigillo elettronico è nel porre in essere tutti gli effetti giuridici degli atti e l’ammissibilità degli stessi come prova in procedimenti giudiziali, in quanto vanta la presunzione legale di integrità, identificazione e provenienza dei dati

Da rimarcare anche l’istituzione dei Servizi fiduciari (Trusted Services) volti a gestire creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici, validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito certificato, certificati relativi a tali servizi; creazione, verifica e convalida di certificati di autenticazione di siti web; conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici relativi a tali servizi. Se il Servizio Fiduciario si attiene a particolari caratteristiche specificate nel Regolamento, si avvale della dizione di ‘qualificato’ vantando una superiore qualità ed affidabilità.

La vigilanza sul sistema è messa in capo ad Autority nazionali (per l’Italia AGID o Agenzia per l’Italia Digitale) che assicurano anche lo scambio di informazioni tra i vari stati per uniformare e migliorare la normativa a livello europeo. La UE rilascia un marchio apposito, il Trustmark, che identifica come fiduciari i servizi ed i siti web che sono inseriti nell’apposita lista.

©Futuro Europa®

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