Camera di Consiglio

Il commerciante che espone la verdura in strada rischia la condanna penale – Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha confermato la condanna ad un commerciante che aveva esposto cassette di verdura, per la vendita, sulla pubblica via all’aperto e soggette alle immissioni dei gas di scarico nonché agli agenti atmosferici.

La norma in esame è l’art.5 let.b della L.283/65, la quale stabilisce che “è vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari (…) in cattivo stato di conservazione”.

Per la configurazione del reato innanzi tutto bisogna chiarire che non è necessario sia stata effettivamente conclusa una vendita, ma è sufficiente la semplice detenzione del prodotto per la vendita o somministrazione. Si tratta di un reato che tutela il diritto del consumatore ad un prodotto che sia stato tenuto correttamente secondo le regole stabilite dalla legge, dai regolamenti o, semplicemente, da quelle norme di comune esperienza che devono essere rispettate per garantire la corretta ed igienica conservazione.

Pertanto non è neppure necessario che il cattivo stato di conservazione abbia effettivamente inciso sulla commestibilità del prodotto o che si sia verificato un danno alla salute del consumatore finale, è del tutto irrilevante che manchino tali elementi, infatti è sufficiente che il commerciante non abbia rispettato le norme igieniche, ivi comprese quelle di comune esperienza, anche se il mancato rispetto non abbia inciso minimamente sulle qualità della merce.

Conseguenza di tale impostazione è che non è neppure necessario procedere ad analisi o consulenze sul prodotto, essendo sufficiente una prova testimoniale, eventualmente con rilievi fotografici, quando le condizioni di cattivo stato di conservazione sono rilevabili dalla semplice ispezione, come nel caso di specie nel quale le cassette di verdura erano esposte in strada senza alcun tipo di protezione o di accorgimento.

©Futuro Europa®

[NdR – L’autore dell’articolo, avvocato, è membro del “Progetto Mediazione” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma]

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