Bail-in, la normativa UE

La chiusura dell’anno 2015 ha portato alla luce lo scandalo delle quattro banche oggetto del salvataggio attuato sotto l’egida tutelare del Governo, da parte di un pool di banche appositamente creato. Su questo molto si è parlato e molta confusione si è fatta, soprattutto riguardo la nuova direttiva europea denominata “bail in”, tirata in ballo spesso e sempre a sproposito.

A seguito della crisi della Banca di Cipro nel 2013, venne alla luce la volontà delle autorità monetarie di partorire un meccanismo volto ad evitare nuovi fallimenti di istituti di credito. Come si è visto nel caso della Lehman Brothers, questi hanno un impatto molto più deflagrante sul sistema dell’effettivo danno economico prodotto. La perdita di fiducia nel sistema bancario innesca un meccanismo depressivo amplificato dal panico che investe i risparmiatori, questi realizzano improvvisamente come anche le banche possano fallire mettendo a rischio i loro risparmi. Altro fattore importante è stato il dover drenare una immensa quantità di denaro pubblico verso il sistema bancario per sanarne le sofferenze. Il salvataggio e la ricostituzione della liquidità del sistema creditizio è stato alla base della crisi e dell’austerity che ancora strangolano il vecchio continente.

Tornando al caso delle quattro banche, è quindi necessario ribadire che non sono stati usati soldi pubblici, almeno in senso stretto, azione peraltro vietata dalla UE in quanto si sarebbe configurato un aiuto pubblico con alterazione della concorrenza. In merito al tanto spesso richiamato “bail in”, malgrado le molte inesattezze  riportate, nulla ha avuto a che fare in questo contesto essendo entrato in vigore solamente dal 1 gennaio scorso.

Cosa prevede il bail in e chi ne è interessato ed anche, quali attenzioni bisogna porre da oggi in avanti? La traduzione esatta dall’inglese è “salvataggio interno”, e definisce esattamente il contenuto della norma. Le regole sono dettate all’interno della direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) ed impongono agli stati membri di gestire le crisi degli istituti di credito utilizzando risorse private e non più con il “bail out”, ovverossia utilizzando risorse esterne al sistema come è stato fatto finora. In pratica le banche verranno ora trattate come tutte le altre imprese private, in caso di crisi o di fallimento saranno i “proprietari” della banca, ovvero gli azionisti, a doverne rispondere in primis. La procedura per ripristinare la sostenibilità degli istituti segue una precisa escalation in ordine decrescente dall’investimento più rischioso; è previsto quindi il passaggio al punto successivo solo dopo che il precedente abbia esaurito la sua funzione. Questo significa che i a doversi sobbarcare le perdite ed i costi saranno gli azionisti; seguiranno i possessori di titoli subordinati (e qui a qualcuno fischieranno le orecchie); quindi gli obbligazionisti e per finire i correntisti con depositi superiori a € 100.000. Restano esclusi tutti i rapporti garantiti, quindi dai covered bonds e strumenti similari, ai debiti verso dipendenti passando per le cassette di sicurezza ed i depositi fino a € 100.000 che godono del sistema di garanzia dei depositi. A tal uopo giova precisare che il fondo di garanzia sui depositi agisce sulla nominalità e non sulla singola posizione, per cui se un titolare ha due conti correnti presso la stessa banca la copertura è di € 100.000 comunque, ma se un conto è cointestato la copertura sarà di € 200.000. L’autorità demandata alla gestione del “Piano di risoluzione” è denominata “Autorità di risoluzione”, nel caso dell’Italia questa si identifica con la Banca d’Italia.

Per concludere è sempre bene rammentare che i propri risparmi è sempre doveroso seguirli senza affidarci ciecamente a terzi, che come si è visto spesso possono fare più gli interessi loro e dell’emittente che del cliente. Altrettanta attenzione va posta di fronte a rendimenti offerti con promesse fuori mercato, mai lasciarsi abbagliare dall’avidità, ed altrettanta attenzione si dovrà ora mettere anche nella scelta della banca cui appoggiarsi, privilegiando gli istituti più solidi anche a scapito di qualche punto percentuale di interesse.

©Futuro Europa®

Print Friendly, PDF & Email
Condividi

Sii il primo a commentare su "Bail-in, la normativa UE"

Lascia un commento

Il tuo indirizzo mail non sarà pubblicato


*