UE, la politica fiscale

La politica fiscale, diversamente da quella monetaria, rimane responsabilità dei singoli Stati dell‘area Euro ma è sottoposta ai precise indicazioni/vincoli fissati a livello comunitario. Le regole fiscali sono precisate nel Trattato di Maastricht e nel Patto di Stabilità e Crescita (PSC) e successive modifiche. In particolare l’art. 104c del Trattato di Maastricht prevede che gli stati membri non devono accumulare disavanzi pubblici eccessivi. La disciplina di bilancio degli stati membri è sottoposta all’osservazione della Commissione che misura la situazione e valuta l’entità del debito pubblico negli Stati membri.

I due criteri su cui si fonda la costrizione del bilancio entro i termini previsti sono il famoso rapporto deficit/PIL, qui ritorniamo al famigerato tetto del 3% e quello relativo al debito/PIL posto al 60%. Se viene superato il valore di riferimento scattano le raccomandazioni ed in seguito le sanzioni, questo a meno che si valuti che il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento, a questo si riferisce il parametro “tendenziale” che fa parte della tanto invocata elasticità. L’altro indice è se il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento, e qui ricadiamo nell’altro numero legato all’interpretazione delle regole e denominato “strutturale”.

Se uno stato membro non rispetta uno o entrambi i criteri fiscali previsti dal Trattato di Maastricht, si avvia come prima cosa una relazione da parte della Commissione, a questa seguono le raccomandazioni del Consiglio allo stato membro con la richiesta di misure (in caso di persistenza nel superamento dei limiti). Nel caso le raccomandazioni non vengano seguite, si passa alla fase sanzionatoria che si articola in due distinte fasi, la prima si tramuta nella richiesta di informazioni supplementari più dettagliate, si può procedere al taglio dei prestiti europei, arrivando a congelare somme destinate al paese inadempiente in un deposito. Se dopo due anni la situazione non è stata sanata scatta un’ammenda che si traduce nell’incameramento di quanto fermo nel deposito infruttifero.

Queste procedure sono previste e descritte nel Patto di Stabilità e Crescita (PSC), traendo origine dall’importanza cruciale di garantire la continuazione della disciplina di bilancio inizialmente prescritta per la terza fase dell’Unione Economica e Monetaria, l’obiettivo perseguito è di mantenere la solidità della moneta unica e la stabilità dei prezzi, come già descritto nell’articolo relativo alla Politica Monetaria UE. Il raggiungimento di questi valori di equilibrio dovrebbe consentire, nelle intenzioni dei legislatori, una crescita vigorosa e sostenibile che promuova la creazione di posti di lavoro. Si indicano quindi le politiche di bilancio degli stati membri come uno dei pilastri della politica monetaria UE.

Basato sul Trattato di Amsterdam del 1997, si presume che un rapporto del 3% deficit/PIL consenta agli stati membri di affrontare senza problemi le ciclicità economiche e di superare eventuali crisi senza eccessivi problemi. Come si concilia il fatto che all’interno della UE vigono due diverse zone monetaria, l’Eurozona e quella dei paesi che non hanno aderito alla moneta unica? Sono stati individuati due diversi target, il primo si basa sul principio di vigilanza multilaterale delle posizioni di bilancio per cui gli stati membri della zona euro presentano un programma di stabilità in cui figurano gli obiettivi dei conti pubblici a medio termine, aggiornati ogni anno. Al contrario quelli esterni all’Eurozona pianificano programmi detti “di convergenza“, che sono sottoposti alla vigilanza multilaterale del Consiglio.

I programmi di stabilità e convergenza sono presentati annualmente alla Commissione e al Consiglio Europeo e contengono l’OMT di bilancio della PA; previsioni di andamento dell’economia; la descrizione dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati o proposti per raggiungere gli obiettivi previsti; ipotesi nel caso di modifiche alle politiche ed alle dinamiche economiche del periodo. Per adeguarsi ai parametri “tendenziale e strutturale” devono prendere in esame, oltre l’anno in corso, quello precedente ed almeno i tre successivi.

Ai fini della valutazione del disavanzo eccessivo va considerato che il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale e temporaneo, qualora sia determinato da un evento che non è in capo allo stato membro e che  abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria. Altresì può essere determinato da una grave recessione economica, cioè sussista un decremento annuo del PIL in termini reali pari almeno al 2 %. Questo disavanzo eccessivo va considerato temporaneo se l’outlook di bilancio calcolato dalla Commissione indica che il disavanzo diminuirà rientrerà nei valori stabili dopo che siano cessati l’evento inconsueto o la grave recessione economica.

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