Europa

UE, nuove norme per la Sicurezza sociale

Secondo la Commissione europea, attualmente 16 milioni di europei vivono o lavorano in un altro paese UE. Le norme europee sulla sicurezza sociale facilitano la mobilità, il lavoro e la vita nei diversi Stati membri, garantendo il mantenimento della copertura previdenziale oltre frontiera e determinando quale paese sia responsabile per la protezione sociale. Il testo è passato con 511 voti favorevoli, 87 contrari e 61 astensioni e introduce criteri più chiari per stabilire quale legislazione nazionale debba essere applicata ai cittadini dell’Unione che vivono o lavorano in uno Stato membro diverso da quello di origine. Una questione tutt’altro che marginale in un’Europa nella quale la mobilità professionale è ormai parte integrante del mercato del lavoro.

La riforma punta infatti a rendere più semplice il riconoscimento dei diritti sociali maturati durante la vita lavorativa in più Paesi, ma contemporaneamente cerca di chiudere alcuni spazi utilizzati per aggirare le regole. Gli Stati membri dovranno cooperare più rapidamente nello scambio delle informazioni necessarie a individuare errori, irregolarità e frodi, comprese quelle legate alle cosiddette letterbox companies, società fittizie create per sfruttare le differenze tra i sistemi nazionali.

Uno dei punti più delicati riguarda la disoccupazione. Le nuove disposizioni chiariscono come sommare i periodi di lavoro subordinato, attività autonoma e copertura assicurativa maturati in diversi Stati membri quando si deve stabilire il diritto a un’indennità. Per chi lascia il proprio Paese e si trasferisce in un altro Stato dell’Unione per cercare lavoro, l’indennità di disoccupazione potrà essere mantenuta per sei mesi a carico del Paese di provenienza, con la possibilità di una proroga fino all’esaurimento del diritto alla prestazione.

Regole più precise arrivano anche per i lavoratori frontalieri, una categoria particolarmente esposta alle sovrapposizioni tra legislazioni nazionali. Se una persona ha lavorato, svolto un’attività autonoma e/o è stata assicurata ininterrottamente per almeno 22 settimane in uno Stato membro diverso da quello di residenza, sarà il Paese in cui si è svolta l’attività lavorativa a farsi carico dell’indennità di disoccupazione. La riforma non riguarda però soltanto chi perde il lavoro. Cambiano anche le disposizioni relative all’assistenza a lungo termine e alle prestazioni familiari. Per l’assistenza viene introdotta una nuova definizione e un elenco delle prestazioni che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, con l’obiettivo di offrire maggiore certezza giuridica sia alle persone che necessitano di cure sia a chi presta loro assistenza.

Sul fronte familiare viene invece precisata la distinzione tra le prestazioni economiche destinate a compensare la perdita di reddito di un genitore che interrompe o riduce il proprio lavoro per occuparsi di un figlio e le altre prestazioni familiari. La finalità dichiarata è quella di favorire una più equa distribuzione delle responsabilità genitoriali, evitando che siano soprattutto i costi economici a scoraggiare la riduzione dell’orario di lavoro per assistere i figli. Particolare attenzione è stata riservata anche ai lavoratori distaccati temporaneamente in un altro Stato membro. Per chi viene inviato all’estero per un periodo massimo di 24 mesi, a condizione che non sostituisca un altro lavoratore già distaccato, continuerà ad applicarsi il sistema di sicurezza sociale del Paese nel quale ha sede il datore di lavoro o nel quale il lavoratore autonomo esercita abitualmente la propria attività.

Ma proprio su questo fronte arrivano alcune garanzie aggiuntive contro gli abusi. Il lavoratore dovrà essere stato iscritto al sistema di sicurezza sociale del Paese d’origine per almeno tre mesi prima del distacco. Inoltre, quando una persona viene inviata a lavorare in un altro Stato membro, le autorità del Paese d’origine dovranno ricevere una notifica preventiva. Sono esclusi dall’obbligo i viaggi di lavoro e i distacchi di durata non superiore a tre giorni, fatta eccezione per il settore delle costruzioni.

La nuova normativa cerca inoltre di fare chiarezza su una situazione sempre più comune: quella di chi lavora contemporaneamente in più Paesi europei. Per determinare quale sistema previdenziale debba essere applicato, vengono precisati i criteri attraverso i quali individuare la sede effettiva del datore di lavoro o dell’impresa. Potranno essere considerati, tra gli altri elementi, il luogo in cui vengono prese le decisioni fondamentali, quello nel quale viene prodotto il fatturato e il Paese in cui si svolgono le assemblee generali.

C’è infine un capitolo dedicato ai cittadini economicamente inattivi, cioè a coloro che non lavorano e non sono impegnati nella ricerca attiva di un’occupazione. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, anche per loro viene ribadito l’obbligo di contribuire a un regime di assicurazione sanitaria. Il principio che attraversa l’intera riforma è dunque quello di un’Europa nella quale la libera circolazione dei lavoratori dovrebbe essere accompagnata da una maggiore continuità dei diritti sociali. Chi si sposta per lavorare non dovrebbe trovarsi a ricominciare da zero ogni volta che attraversa una frontiera, mentre gli Stati devono poter contare su strumenti più efficaci per evitare che la mobilità venga trasformata in un’occasione per eludere gli obblighi contributivi.

La relatrice Gabriele Bischoff (S&D, Germania) ha dichiarato: “Oggi garantiamo una migliore tutela delle norme sulla sicurezza sociale per chi si trasferisce in un altro paese dell’UE. Le regole saranno più chiare, più facili da applicare e più semplici sia per i lavoratori che per le imprese nell’Unione. Sarà inoltre rafforzata la cooperazione tra le istituzioni di sicurezza sociale per intensificare la lotta contro le frodi e l’uso delle società di comodo. Per la prima volta sarà introdotta una definizione europea di assistenza a lungo termine e le prestazioni familiari saranno più facili da erogare oltre frontiera. L’UE semplifica le norme garantendo al tempo stesso che i diritti di sicurezza sociale acquisiti in un paese siano mantenuti anche quando ci si trasferisce o si vive all’estero”.

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