Camera di Consiglio
DISINTERESSE DEL GENITORE E AFFIDO ESCLUSIVO DEL MINORE – Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato da una madre affinché venisse dichiarata la separazione personale dal marito, con la richiesta di affidamento esclusivo del figlio minore e collocamento esclusivo dello stesso presso la madre, con obbligo per il padre di contribuire al suo mantenimento. Nonostante la regolare notifica il padre non si costituiva e veniva dichiarato contumace. A seguito della disposizione di indagini di polizia tributaria al fine di conoscere la situazione reddituale e finanziaria del padre, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Veniva dichiarata la separazione tra le parti a seguito del venir meno dell’affectio coniugalis, ma di particolare interesse è la dissertazione circa le modalità di affidamento del figlio minore. Ricordava il Tribunale che “sebbene il legislatore del 2006, al fine di tutelare il diritto alla bigenitorialità, abbia individuato come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore età ad entrambi i genitori, l’art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l’affido esclusivo dei minori ad un genitore quando l’affido condiviso sia contrario al superiore interesse del minore che, come noto, trova la propria copertura normativa a livello primario nella Convenzione dei diritti dell’uomo (art. 8) e nella CEDU (artt. 2,30 e 31)”.
Ciò significa che la regola dell’affido condiviso deve ritenersi derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore: trattasi di casi in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere il contributo al mantenimento e abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita. Invero, tali contegni, per giurisprudenza costante, vengono ritenuti sintomatici dell’inidoneità ad affrontare le responsabilità che l’affidamento comporta a carico di entrambi i genitori.
Il Tribunale, nel caso di specie, ravvisava come “il disinteresse mostrato dal padre per l’effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace nel procedimento, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all’assunzione di un consapevole ruolo genitoriale”.
Ciò posto, anche tale contegno veniva ritenuto idoneo a “giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, dando luogo al cosiddetto affido super esclusivo che, in ipotesi del genere, ben può essere disposto anche d’ufficio”
Nel caso di specie, il Tribunale disponeva persino l’affidamento super esclusivo del minore alla madre, atteso il fatto che il padre non aveva mai provveduto né al contributo al sostentamento del figlio, sia economico ma anche dal punto di vista morale.
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