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Camera di Consiglio

GLI OBBLIGHI IN CAPO AL FIGLIO ULTRA-MAGGIORENNE – Il caso in esame traeva origine da un procedimento avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio tra due genitori. In sede di primo grado il Tribunale aveva revocato l’assegno di mantenimento a carico del padre, pari ad Euro 500,00 mensili in favore del figlio maggiorenne, convivente con la madre. La Corte d’Appello, invece, riteneva che quanto affermato dal primo giudice non potesse trovare conferma degli atti di causa: invero, non riteneva dimostrato che il figlio avesse maturato una significativa esperienza lavorativa ed adeguate capacità reddituali.

Inoltre, la Corte d’Appello riteneva che le ingravescenti condizioni psicopatologiche del figlio, in cura riabilitativa presso il centro di salute mentale della ASL competente, fossero pienamente documentate da certificati medici redatti da specialisti del Servizio sanitario nazionale. In particolare, secondo il giudice di secondo grado, le patologie del figlio, pur non integrando la condizione di grave handicap che comporterebbe automaticamente l’obbligo di mantenimento, erano ritenute tali da influire sulla sua difficoltà ad attivarsi efficacemente per reperire e svolgere un’attività lavorativa.

Il padre ricorreva per Cassazione dolendosi, in particolare, come il Collegio non avesse tenuto conto né della oramai matura età del figlio, né delle dimissioni volontarie rassegnate dal figlio a seguito dell’ultima occupazione lavorativa, né tantomeno della completa inerzia del predetto nella ricerca di una nuova occupazione. Deduceva il ricorrente, altresì, il figlio, affetto da patologie psicopatologiche idonee a ridurre temporaneamente le capacità di lavoro, avrebbe potuto trovare sussidio in appositi strumenti pubblici di sostegno. Inoltre, le certificazioni mediche non spiegavano il perché il figlio avesse deciso unilateralmente di dimettersi, né perché quest’ultimo fosse assolutamente inerte nella ricerca di una nuova occupazione.

La Suprema Corte riteneva il ricorso fondato; in particolare, richiamando costante e granitica giurisprudenza sul punto, riprendeva il seguente principio di diritto: “Il figlio di genitori separati divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito […] una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l’obbligazione alimentare da azionarsi nell’ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso”. La sindrome depressiva, nel caso di specie, come rappresentato dalla Corte D’Appello, non costituiva un grave handicap.

Il figlio ultra-maggiorenne, dunque, in tali casi deve chiedere i mezzi di ausilio messi a disposizione dallo Stato ed in capo ai genitori residuano soltanto le obbligazioni di tipo alimentare.

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