Camera di Consiglio
L’ULTIMA SENTEZA DELLA CASSAZIONE SULLA IDONEITA’ DEGLI AUTOVELOX – Il caso in esame trae origine da un ricorso proposto da un automobilista avanti al Giudice di Pace competente con il quale quest’ultimo impugnava un verbale di accertamento di violazione del codice stradale. Il conducente si doleva, in particolare, che l’autovelox che aveva rilevato l’infrazione non fosse debitamente omologato, ma solo approvato dal Ministero. L’Amministrazione Comunale spiegava appello ed il Tribunale lo accoglieva sul presupposto che fosse sufficiente la sola approvazione del dispositivo, non ritenendo necessaria la prova dell’omologazione.
Conseguentemente, il conducente ricorreva per Cassazione, che riteneva il ricorso del tutto infondato, richiamando sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015: in applicazione dei principi richiamati dalla Consulta, dunque, la Cassazione aveva affermato che in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio di rilevazione a distanza, com’era avvenuto nel caso di specie, il giudice di merito è tenuto “ad accertare se lo stesso sia stato, o meno, sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura necessarie ad assicurarne il corretto funzionamento e, quindi l’affidabilità delle rilevazioni con esso eseguite”. Resta, dunque, fermo l’obbligo da parte della Pubblica Amministrazione di offrire la prova positiva dell’idoneità dell’apparato utilizzato per le rilevazioni a distanza.
La Cassazione, dunque, non abbracciava le risultanze della sentenza d’appello, rappresentando che “in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate […] in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento”.
Nel caso di specie, dunque, il ricorso veniva ritenuto infondato poiché era stato accertato e documentalmente provato che l’apparecchio utilizzato per la rilevazione a distanza delle infrazioni contestate al conducente era stato sottoposto alla verifica periodica di funzionamento e i verbali erano stati elevati nell’arco di un anno dall’ultima verifica: ciò posto, la Suprema Corte si è limitata a correggere la motivazione del Giudice di merito.
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