Camera di Consiglio
IL FORO COMPETENTE PER I GIUDIZI RIGUARDANTI I FIGLI MINORI – Il caso in esame trae origine da una controversia avente ad oggetto l’affidamento del figlio minore: la madre, in particolare, eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale adito dall’ex compagno.
Il Tribunale, dunque, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti e rimetteva la causa al Collegio per valutare l’eccezione di incompetenza territoriale. La Corte d’Appello non riteneva fondata l’eccezione, alla luce del dettato normativo di cui alla seconda parte del primo comma dell’art. 473-bis.11 c.p.c., secondo il quale il Giudice competente è quello del Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Tuttavia, nel caso in cui il minore sia stato trasferito senza autorizzazione dell’altro genitore e non è decorso un anno, è competente il Tribunale del luogo dell’ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.
Di talché, la madre proponeva regolamento di competenza avanti alla Corte di Cassazione, deducendo, in particolare, il mancato accertamento della residenza abituale del minore. La Corte si esprimeva in favore della donna.
Invero, veniva argomentato che la normativa di cui sopra recepisce i principi sovranazionali e quelli espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia, al fine di disincentivare i trasferimenti non autorizzati del minore e le forme di “forum shopping” (ossia la pratica strategica di scegliere il tribunale o la giurisdizione più favorevole per intentare una causa, cercando di ottenere un vantaggio legale o procedurale).
Per l’appunto, dunque, è stato previsto che, in caso di trasferimento non autorizzato della residenza del minore, permane la competenza del giudice naturale del luogo dove il minore aveva in precedenza la propria residenza abituale.
Nel caso di specie, tuttavia, la realtà fattuale era ben diversa: non solo il minore aveva la residenza presso la madre da ben oltre un anno, ove quest’ultima svolgeva la propria attività lavorativa, ma il padre ne era ben a conoscenza, avendo addirittura assecondato il trasferimento.
Alla luce di ciò, la Cassazione ha escluso l’operatività del disposto dell’art. 473-bis.11, comma 1, seconda parte c.p.c.: non solo vi era un rapporto sentimentale gravemente conflittuale tra i genitori, ma il centro della vita del minore si era radicato già da tempo presso la casa dei nonni materni, ove era persino stato battezzato e tutti gli spostamenti della madre erano stati effettuati consensualmente con il padre, il quale aveva, altresì, affermato di avere sostenuto i relativi costi. La causa, dunque, doveva essere riassunta avanti al Tribunale competente.
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