Politica

Cronache dai Palazzi

“Stabilicum” potrebbe essere il nome della eventuale nuova Legge elettorale. Un testo di tre articoli e 43 pagine depositato sia alla Camera sia al Senato. Il centrodestra ha messo a punto il testo della riforma della Legge elettorale che è stato quindi definito prima del referendum sulla Giustizia di fine marzo che si preannuncia alquanto tormentato. Il centrosinistra non è stato interpellato ma la maggioranza assicura di essere disposta a “dialogare” per “migliorare” il testo, auspicando che l’opposizione sia disponibile a un confronto reale e serio in Parlamento per poter realizzare una riforma condivisa.

Tra le criticità rilevate il fatto che la nuova Legge elettorale potrebbe alterare un meccanismo delicato come l’elezione del Capo dello Stato. Elly Schlein mette ad esempio in evidenza una “forte distorsione della rappresentanza” che “rischia di consegnare a chi poi vince le elezioni anche la possibilità di eleggere da soli un presidente della Repubblica”.

Con la nuova Legge elettorale si tornerebbe al proporzionale e non ci sarebbero più i collegi uninominali che in sostanza hanno connotato il sistema maggioritario e il bipolarismo. Per quanto riguarda il nome del candidato premier non comparirà sulla scheda elettorale ma esclusivamente nei programmi elettorali sottoscritti dalle coalizioni, evitando in questo modo forzature costituzionali.

Il premio di governabilità è fissato al 40% e corrisponde a 70 deputati e 35 senatori e “ne sancisce l’adeguatezza in termini di ragionevolezza e proporzionalità”, si legge nel testo. Se nessuna coalizione raggiunge il 40% è previsto un ballottaggio tra le coalizioni che ottengono almeno il 35% dei voti. I seggi assegnati tramite il premio si aggiungono ai seggi ottenuti proporzionalmente. Sia alla Camera che al Senato il premio non può superare il 15% dei seggi, “rimanendo comunque ancorato alla soglia massima di 230 seggi conseguibili alla Camera dei deputati e 114 seggi conseguibili al Senato della Repubblica”.

Si prevede inoltre una soglia di sbarramento. I partiti singoli dovranno ottenere almeno il 3% dei voti validi a livello nazionale. Le coalizioni invece dovranno superare la soglia del 10%, soglia che si applicherà sia alla Camera sia al Senato tenendo in considerazione la ripartizione regionale dei seggi e il superamento dei collegi uninominali (ad eccezione delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta). La nuova legge elettorale strutturata dalla maggioranza, si legge nel testo proposto, mira a “non incidere sugli equilibri costituzionali, ma a rafforzare la funzionalità del sistema attraverso correttivi coerenti con l’impianto dell’ordinamento vigente” e “coniugare pluralismo politico e stabilità istituzionale nel rispetto dei principi costituzionali richiamati”. L’obiettivo della riforma sembra essere quello di rendere il sistema elettorale “maggiormente capace di esprimere maggioranze parlamentari riconoscibili e stabili, nel rispetto del pluralismo politico”.

Le coalizioni dovranno inoltre indicare nel proprio programma il candidato alla presidenza del Consiglio ma il nome non comparirà sulla scheda elettorale. In pratica non ci sarà un nome da votare, nel rispetto dei vincoli costituzionali. Il presidente della Repubblica detiene il compito istituzionale e democratico di nominare il presidente del Consiglio in piena libertà e tenendo conto dei risultati elettorali, ed eventualmente scegliendo un nome diverso da quello indicato nel programma della coalizione che risulta vincente. L’indicazione del candidato premier assume quindi uno scopo esclusivamente “politico” e non contraddice le parole della Carta. Gli elettori avranno comunque la possibilità di conoscere il nome dell’eventuale nuovo premier proposto dalla coalizione che si accingono a votare ma, in sostanza, l’indicazione del nome dell’eventuale nuovo premier non condiziona né la nomina stessa del presidente del Consiglio né la formazione del nuovo governo. Tale meccanismo si applica sia alla Camera dei deputati sia al Senato, e non determina la distribuzione dei seggi tra i partiti della coalizione che seguirà le regole proporzionali e rispetterà le soglie di sbarramento.

Infine, si prevedono liste bloccate sia per i partiti singoli sia per le coalizioni, si voterà solo il simbolo, l’elettore non potrà quindi esprimere preferenze sui candidati ma scegliere esclusivamente il simbolo del partito o della coalizione e i seggi sono assegnati rispettando l’ordine dei candidati stabilito nelle liste. Un meccanismo da mettere in atto sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica e per tutti i seggi definiti proporzionalmente. In definitiva la formazione dei gruppi parlamentari avverrà sulla base della combinazione tra liste bloccate, eventuali premi di maggioranza e la ripartizione proporzionale dei seggi. Con la legge attuale, invece, nei collegi uninominali l’elettore esprime un voto nei confronti di un candidato mentre nei collegi proporzionali si vota senza esprimere preferenze bensì scegliendo semplicemente il simbolo di un partito o di una coalizione.

Contrastando un eventuale Parlamento di “nominati” le opposizioni reclamano per l’appunto le preferenze, e una correzione del premio di maggioranza. Il dibattito sulla riforma della legge elettorale si sposta ora in Commissione Affari costituzionali della Camera per l’avvio dell’iter e l’esame del testo dovrebbe iniziare nella seconda settimana di marzo.

Su un altro versante, dopo un dovuto approfondimento da parte del Colle, è stato “bollinato” il decreto Sicurezza. Tra gli elementi più rilevanti vi sono le cosiddette “cause di giustificazione”: la legittima difesa e lo stato di necessità per tutti i cittadini, l’uso legittimo delle armi e l’adempimento del dovere per coloro che indossano una divisa. Si tratta di un percorso diverso rispetto a quello previsto dall’articolo 335 del Codice di procedura penale, che impone al Pm di iscrivere una persona nel registro degli indagati in presenza di una notizia di reato. La causa di giustificazione deve essere inoltre “evidente”, ciò che permette al magistrato di procedere con una “annotazione preliminare”, una sorta di filtro in attesa dei risultati di dovuti accertamenti sulla persona che chiariscano eventuali responsabilità penali. L’iscrizione nel registro degli indagati, quindi, non è più immediata e gli eventuali accertamenti possono condurre anche all’archiviazione del caso. Il ministro della Giustizia avrà a sua volta 60 giorni di tempo per adeguare il Codice di procedura penale in questo senso. In definitiva non si tratta di uno “scudo penale” in quanto le indagini vengono effettuate, il soggetto in questione viene però inserito in un registro a parte e non viene considerato indagato nell’immediato. L’annotazione preliminare su un modello separato è quindi la nuova figura giuridica introdotta dal decreto Sicurezza e, in presenza di una o più “cause di giustificazione”, il Pm non procede all’immediata iscrizione di un soggetto nel registro degli indagati seppur siano autorizzati degli accertamenti per chiarire il caso in questione, una misura che può avere una durata di 120 giorni ai quali si possono aggiungere altri 30 nel caso in cui venga richiesta l’archiviazione da parte del magistrato. L’iscrizione nel registro degli indagati può avvenire in qualsiasi momento nel corso delle indagini, in presenza di elementi convalidanti. L’iscrizione non automatica nel registro degli indagati, non solo per le forze dell’ordine ma per qualsiasi cittadino, sarebbe una norma considerata anti-gogna, dato il potere del fronte informativo che ha il potere di trasformare l’indagato in un colpevole molto prima di aver portato a termine i dovuti accertamenti.

Altro nodo cruciale riguarda la vendita di coltelli, nuove norme per contrastare le azioni violente delle baby gang proprio a causa della disponibilità di armi bianche da parte di minorenni. Le nuove norme vietano il porto di coltelli con lama di lunghezza superiore ai cinque centimetri, compresi quelli a scatto o a farfalla. Previsto il carcere da uno a tre anni per coloro che vengono trovati in possesso di lame superiori agli otto centimetri; è vietata inoltre la vendita ai minorenni anche online e i genitori di figli minorenni in possesso di coltelli sono soggetti a sanzioni a partire da mille euro. Non è ammessa in nessun modo la giustificazione ‘difesa personale’. Il peso delle pene aumenta da un terzo alla metà nel caso in cui il reato viene commesso all’interno delle cosiddette zone rosse e nei pressi di stazioni, scuole e parchi pubblici.

Infine, vi è il fermo preventivo o meglio di prevenzione, tra gli aspetti più contrastati e dibattuti, nel mirino dello scontro tra governo e opposizioni e anche oggetto di rilievi da parte del Quirinale, in primo luogo per quanto riguarda la natura del fermo e la sua durata. In definitiva il fermo potrà essere dichiarato “effettivo” in presenza di precedenti specifici rilevati e valutati dalle forze dell’ordine e, come recita il decreto, potrà scattare soltanto “in presenza di un attuale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica”. In un’ottica di prevenzione di incidenti e tafferugli, i soggetti fermati ritenuti non idonei a prendere parte a sit-in, cortei, presidi e altri eventi pubblici potranno comunque essere trattenuti presso un commissariato o una caserma per un massimo di dodici ore. Nel caso in cui non siano ravvisate condizioni di pericolosità, il magistrato o il pm di turno – preventivamente informati del fermo – potranno disporre l’immediato rilascio.

Giustizia, Sicurezza, nuova Legge elettorale: sono questi i binari sui quali si muove il dibattito politico interno e a proposito dei quali si prevedono confronti (o scontri) accessi nei prossimi mesi. Il primo appuntamento e il weekend del 22 e del 23 marzo con il referendum della Giustizia contrastato da un ampio fronte del No, ampiamente diffuso all’interno della società civile.

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