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Camera di Consiglio

SULLA VALUTAZIONE DEI TEMPI DI AFFIDAMENTO DEL MINORE – Il caso in esame trae origine a seguito di un contenzioso avente ad oggetto la separazione e scioglimento del matrimonio tra due coniugi. In particola, in primo grado, veniva disposto l’affidamento condiviso e paritetico del figlio minore della coppia. La madre proponeva reclamo avverso tale decisione, insistendo per il collocamento prevalente del minore presso di sé, sulla base della tenera età del figlio

La Corte d’Appello accoglieva le doglianze materne, restringendo in maniera significativa i tempi di frequentazione tra padre e figlio. Di talché, il padre ricorreva per Cassazione. La Suprema Corte, investita della vicenda, accoglieva parte delle doglianze del padre, ricordando che l’esigenza del minore di avere una stabile organizzazione di vita, di mantenere le sue abitudini e l’ambiente domestico che gli è consueto può ben “comportare una suddivisione dei tempi non paritaria”, ma lo spazio temporale della frequentazioni con il genitore con convivente “non può essere eccessivamente e ingiustificatamente compresso e privato del tutto di momenti significativi (i pasti comuni, i pernottamenti) poiché la relazione familiare ne potrebbe risultare compromessa”.

Sulla scorta di ciò, la Cassazione evidenziava che la Corte d’Appello si era limitata a fornire un giudizio in astratto (del tutto erroneamente, non valutando la situazione in concreto), incentrato sulla sola età del figlio, senza prestare attenzione alle modalità di relazione della bambina con i genitori e senza valutare in concreto le condizioni di vita familiare e la migliore soluzione da adottare, alla luce del criterio normativamente previsto, in relazione alle capacità e attitudini di entrambi i genitori nella cura e nell’educazione del minore. Vieppiù che del tutto erroneamente, i Giudici di merito senza che vi fosse motivazione alcuna, avevano considerato la rilevanza della figura materna “in quanto rispondente agli interessi della prole” in tenera età, senza considerare la figura del padre.

La drastica limitazione dei tempi di frequentazione tra padre e figlio, dunque, rappresentava un cambiamento totale del modo in cui si sarebbe strutturato il loro rapporto, in assenza totale dell’indicazione di elementi che giustificassero tale costrizione.

La causa, dunque, veniva rinviata ad altra Corte D’Appello per la rivalutazione dei tempi di affido del minore.

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