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SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE – Con una recentissima sentenza, la Corte di Cassazione è tornata ad argomentare sul contributo al mantenimento del minore e, in particolare, sul suo contenuto.

Il caso in esame traeva origine dal ricorso proposto da un padre che si doleva, in particolare della asserita eccessività della quantificazione dell’assegno di mantenimento previsto nell’interesse del minore, poiché includeva, altresì, un contributo per l’immobile destinato ad abitazione, deducendo che l’immobile medesimo non sarebbe mai stato la casa familiare.

Secondo la Suprema Corte, la decisione del Giudice di merito doveva ritenersi immune da vizi per quanto concerneva il contributo abitativo: risultava evidente che tale contributo rientrasse nel mantenimento ordinario, essendo destinato a sopperire “ad un qualificato interesse del minore e risulta attuale e meritevole di tutela, indipendentemente dalle sorti e/o dall’esistenza in precedenza di una casa ‘familiare’ o dalle scelte abitative succedutesi nel tempo da parte dei genitori”.

Invero, in tutti i casi in cui avvenga la cessazione della coabitazione dei genitori, i figli hanno il pieno diritto ad un mantenimento tale da garantire un “tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza”. Continua, infatti, a trovare applicazione quanto previsto dall’art. 147 c.c. il quale impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbligando nel contempo i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze che non corrispondono soltanto al fabbisogno alimentare, ma che devono afferire anche “all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l’età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione”.

La mancata assegnazione della casa familiare che è rivolta alla tutela del godimento da parte dei figli dell’habitat domestico, può assumere una connotazione propriamente economica laddove sia “realizzata mediante il ricorso al mercato e la relativa spesa rientra nel quantum dovuto per il mantenimento ordinario, diretto a sopperire alle esigenze quotidiane e continuative del minore, e destinato a ricadere su entrambi i genitori secondo il criterio di proporzionalità”.

Ne discende, dunque, che il genitore non collocatario deve assumersi l’onere di contribuire al mantenimento dei figli, contributo che deve contenere, altresì, il contributo abitativo quale quota parte dell’assegno di mantenimento per il minore.

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