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Camera di Consiglio

CONDANNA PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ANCHE PER I CONDUCENTI DI MONOPATTINI ELETTRICI – Il caso in esame trae origine dalla condanna per guida in stato di ebbrezza del guidatore di un monopattino elettrico. L’uomo era stato ritenuto responsabile di aver causato un sinistro stradale a seguito dell’assunzione di bevande alcoliche. La difesa del conducente, dunque, ricorreva per Cassazione sulla base di un unico motivo di censura: deduceva, infatti, che non sussistessero i presupposti per ritenere integrato il reato di cui all’art. 186 del Codice Stradale, non potendo ritenersi che monopattino rientri nella categoria dei veicoli: ciò sarebbe inconferente il richiamo contenuto in seno di sentenza impugnata, di cui all’art. 1, comma 75-quinquies L. 160/2019, poiché la normativa in questione riguarda il bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2020 e, pertanto, non potrebbe trovare applicazione in ambito penale, né essere utilizzata per ampliare il novero dei veicoli per cui è previsto il reato di guida in stato di ebbrezza. Inoltre, l’estensione dell’applicazione dell’art. 186 del Codice della strada ai monopattini avrebbe comportato una evidente violazione dell’art. 14 delle preleggi, che vieta l’applicazione analogica delle norme penali.

La Suprema Corte riteneva il ricorso infondato. Invero, i monopattini sono equiparati ai velocipedi e la loro circolazione è disciplinata dal Codice della Strada, in virtù del richiamo di cui all’art. 1, comma 75-quinquies L. 160/2019.

Ciò posto, del tutto legittimamente le disposizioni riguardanti la guida in stato di ebbrezza si estendono ai conducenti dei monopattini e, dunque, l’assunto del conducente a sostegno della inapplicabilità della disciplina penalistica della guida in stato di ebbrezza alla conduzione di un monopattino elettrico è del tutto destituito di fondamento. Secondo la Corte di Cassazione, dunque, i Giudici di merito hanno equiparato il monopattino elettrico ad un velocipede del tutto legittimamente, richiamando granitica giurisprudenza secondo la quale il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso anche per di mezzo di una bicicletta, “a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, pur non potendo essere applicata al condannato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in quanto non è   richiesta alcuna specifica abilitazione per la conduzione del mezzo”.

La Suprema Corte, dunque, enunciava il seguente principio di diritto: “Il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche   mediante la conduzione di un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica, in ragione della espressa equiparazione dei monopattini ai velocipedi, introdotta dall’art. 1, comma 75- quinquies, legge 27 dicembre 2019, n. 160, cui consegue l’applicazione delle norme del codice della strada riguardanti i veicoli”.

Alla luce della totale infondatezza del ricorso, il conducente veniva, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali.

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