Camera di Consiglio
AFFIDAMENTO PARITETICO DEL MINORE CON ALTERNANZA DEI GENITORI PRESSO LA CASA FAMILIARE – Il Tribunale di Roma, con un provvedimento recentissimo, ha ritenuto confacente nell’interesse del minore l’affidamento paritario del medesimo ai genitori con collocamento presso la casa familiare in alternanza tra i coniugi.
Il caso in esame traeva origine da un procedimento per separazione e divorzio intentato tra due coniugi che vivevano di fatto separati da quasi un anno, pur continuando a convivere nella casa in comproprietà unitamente al figlio minore, nell’interesse del quale veniva nominato un curatore speciale, vista la rilevante conflittualità dei genitori, che insistevano nella reciproca contestazione di condotte pregiudizievoli nei confronti del figlio. Di conseguenza, il Giudice disponeva apposita CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio) al fine di accertare le condizioni psicologiche e di vita del bambino e la qualità del rapporto genitoriale, per stabilire la migliore formula di affidamento, collocamento e tempi di frequentazione. Tuttavia, in via provvisoria ed urgente, il Giudice rappresentava che non sussistevano dei “comprovati elementi ostativi all’adozione del regime di elezione normativa né al disconoscimento di capacità accuditiva di ciascun genitore, come pure dagli stessi riconosciuto all’udienza ed anche dimostrato dalle allegate abitudini di vita e suddivisione dei compiti”. Nel contempo, veniva auspicato che con il venir meno della convivenza, si andassero ad affievolire le continue liti tra i genitori.
Il Giudice, dunque, affidava in via provvisoria il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali avrebbero potuto esercitare la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di loro, disponendo che il minore avrebbe continuato a vivere nella casa familiare e i genitori si sarebbero alternati separatamente per 15 giorni rispettivamente. Conseguentemente, ciascun genitore ha l’obbligo di provvedere al mantenimento ordinario del figlio nei periodi di rispettiva permanenza, oltre al 50% delle spese straordinarie.
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