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Camera di Consiglio

SULLA PERSONALITÀ GIURIDICA DEL CONDOMINIO – Il problema circa la pignorabilità o meno del conto corrente condominiale è a tutt’oggi una questione irrisolta. Invero, vi sono due diverse correnti giurisprudenziali, una più rigorista che lo ritiene impignorabile, ritenendo il Condominio sprovvisto del tutto di personalità giuridica e l’altra favorevole all’ammissibilità del procedimento di espropriazione presso terzi.

Entrambi gli orientamenti sono suffragati sia da giurisprudenza della Corte di Cassazione che da giurisprudenza di merito, che si è ad esaminare. Nel caso in esame, il Giudice investito della questione si pronunziava a favore della pignorabilità del conto corrente condominiale, a seguito dell’opposizione ad un atto di precetto finalizzato a colpire il conto corrente di un Condominio. In particolare, posta la necessità di escutere prima i condomini morosi rispetto a quelli in regola con i pagamenti, la vexata quaestio riguardava la possibilità per il creditore di proporre azioni esecutive sul denaro presente nel conto corrente condominiale, anziché nei confronti dei singoli morosi.

Secondo il Giudice, a seguito della novella legislativa del 2012, discenderebbe una minima autonomia patrimoniale del Condominio rispetto ai singoli partecipanti, sulla base delle disposizioni codicistiche che obbligano l’amministratore a far transitare le somme ricevute a qualsiasi tutolo dai condomini in un conto corrente intestato al Condominio e la necessità di gestirlo senza che sia possibile generare confusione tra il patrimonio del Condominio e il patrimonio personale sia dei singoli condomini che dell’amministratore medesimo.

Ciò posto, il denaro giacente nel conto corrente veniva ritenuto quale unica provvista utilizzabile dall’amministratore senza che fosse possibile distinguere l’appartenenza delle somme all’uno o all’altro dei condomini: alla luce di tale assunto, il pignoramento del patrimonio non andrebbe ad interferire con il meccanismo del beneficium escussionis previsto per legge, poiché il creditore non agirebbe contro i condomini virtuosi, bensì su un patrimonio indistinto del soggetto dotato di una minima autonomia patrimoniale qual è il Condominio.

Alla luce di ciò, l’atto di precetto preliminare all’instaurazione di un procedimento di espropriazione presso terzi veniva ritenuto pienamente legittimo ed ammissibile.

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