Corner

Camera di Consiglio

SANZIONE VALIDA CON AUTOVELOX OMOLOGATO – Il caso in esame trae origine da un ricorso proposto da un automobilista avanti al Giudice di Pace competente con il quale quest’ultimo impugnava un verbale di accertamento di violazione del codice stradale. Il conducente si doleva, in particolare, che l’autovelox che aveva rilevato l’infrazione non fosse debitamente omologato, ma solo approvato dal Ministero.

L’opposizione veniva respinta e la decisione era veniva confermata anche dal Tribunale in funzione di Giudice d’Appello. Secondo il Tribunale non era necessaria l’omologazione del Ministero dello Sviluppo Economico, in quanto, sulla base dell’art. 192 del regolamento del Codice della strada, quest’ultima “è da ritenersi necessaria solo per il caso di dispositivi dei quali il medesimo regolamento stabilisce le caratteristiche fondamentali o per i quali il regolamento impone particolari prescrizioni”, mentre, fuori da tali casi, in riferimento all’apparecchio in questione, doveva ritenersi sufficiente l’approvazione.

La Suprema Corte, investita della questione, richiamava la recentissima sentenza del 18 aprile 2024 con cui aveva espressamente sancito che l’omologazione è la procedura amministrativa e tecnica finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, rappresentando, dunque, l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento. La mera approvazione, dunque, non era ritenuta sufficiente.

Il ricorso del conducente, dunque, veniva ritenuto fondato: l’omologazione e l’approvazione sono due procedimenti aventi caratteristiche, natura e finalità diverse. Invero, “l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico”, mentre “l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”.

Ciò posto, va anche richiamato il dettato normativo di cui all’art.  142, comma 6, C.d.S., laddove l’utilizzo dell’espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità.

La Cassazione, dunque, sanciva che: “La sentenza impugnata, con cui è stato ritenuto che l’apparecchiatura in questione fosse soggetta solo ad approvazione e che le risultanze dell’apparecchiatura medesima, approvata ma non omologata, fossero sufficienti a dare prova dell’infrazione, è difforme dalla giurisprudenza alla quale il Collegio intende invece dare continuità e va pertanto cassata”.

©Futuro Europa® Riproduzione autorizzata citando la fonte. Eventuali immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione

Condividi
precedente

Nel nostro cielo un rombo di tuono (DocuFilm, 2022)

successivo

Inflazione ancora instabile: come si muoverà la BCE?

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *